Il rifiuto urbano indifferenziato con codice 20.01.01 che, a seguito di trattamento meccanico, si trasforma in rifiuto 19.12.12 è “speciale” e, pertanto, il suo recupero energetico è sottratto ai principi di autosufficienza e prossimità?

Descrizione

Per rispondere al quesito, occorre anzitutto rammentare che l’art. 182-bis d.lgs. 152/2006 (TUA) statuisce, per quanto di interesse, che il recupero dei rifiuti urbani non differenziati è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, con la finalità di permettere il loro recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

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