Il Registro Elettronico Nazionale, di cosa si tratta?

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Il Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione”, all’art. 6 ha disposto l’abolizione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI). Un sistema che, come noto, avrebbe dovuto, ormai da molto tempo, sostituire gli obblighi di tracciabilità dei rifiuti adempiuti in modalità cartacea, ovverosia mediante l’utilizzo dei Registri di Carico e Scarico e dei Formulari di Identificazione Rifiuti, con l’utilizzo di un sistema informatico di tracciabilità, per l’appunto denominato SISTRI.

Tale nuovo sistema, la cui piena entrata in vigore è stata più volte rimandata dal Legislatore, non ha mai trovato concreta applicazione fino ad arrivare infatti ad una completa abrogazione all’inizio del nuovo anno. Ed invero, con la conversione in legge del suddetto decreto mediante la pubblicazione della legge 11 febbraio 2019, n. 12, tale abrogazione diventa effettiva lasciando non pochi dubbi sul proseguo della vicenda normativa.

Su tale punto, infatti si rappresenta, l’art. 6 del sopra citato decreto, oltre che disporre l’abrogazione del SISTRI, al comma 3 disponeva espressamente che “Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n.  152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando   gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e  193  del  medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche  apportate  dal  decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le  modalità  di cui all’articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del  decreto  legislativo  n. 152 del 2006, nel  testo  previgente  alle  modifiche  apportate  dal decreto legislativo n. 205 del 2010.”

In sostanza, pertanto, in attesa della definizione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare, ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità il Legislatore si è limitato a fare espresso richiamo al rispetto della normativa di cui al d.lgs. 152/2006 nella versione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010.

Con la conversazione di tale decreto in legge, tuttavia, assistiamo all’introduzione di una importante modifica al testo. La nuova legge, infatti, introduce un primo tassello del nuovo sistema di tracciabilità mediante l’introduzione del c.d. Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente.

In particolare, all’art. 6 sopra citato si aggiunge un comma 3 ai sensi del quale, sono tenuti ad iscriversi a tale Registro Elettronico Nazionale:

  • Enti e imprese che effettuano trattamento di rifiuti;
  • I produttori di rifiuti pericolosi;
  • Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Con riferimento ai rifiuti pericolosi, i soggetti id cui all’art. 189, comma 3 del d.lgs. 152/2006

Ai sensi del successivo comma 3-bis è previsto mediante un secondo decreto del Ministero dell’Ambiente dovranno essere definiti modalità e termini di iscrizione dei soggetti obbligati e dei soggetti che intendono aderirvi volontariamente (si presume dunque l’importo dei diritti di segreteria da versare oltre che il canone annuo previsti). Per ciò che concerne le sanzioni vige quanto disposto dal comma 3-quinques ai sensi del quale il mancato o parziale versamento del contributo ovvero la violazione delle disposizioni di cui al decreto che emanerà il Ministero dell’Ambiente comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative.

In conclusione, pertanto, l’istituzione di tale Registro Elettronico nazionale è effettiva ma parziale, nel senso che ancora non si conoscono tempi e modalità di iscrizione né natura delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme ad esso connesse. Si resta dunque in attesa di tale decreto con la specificazione per cui dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del d.lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

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