Il piano di gestione dei rifiuti deve essere adottato dalle Regioni con atto amministrativo oppure potrebbe essere adeguato con legge?

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La questione investe la problematica relativa all’adeguamento del piano regionale con legge, anziché con atto amministrativo e ci si chiede se ciò sia illegittimo perché in contrasto con la riserva di amministrazione, stabilita dal legislatore statale a presidio degli interessi ambientali coinvolti nelle politiche di gestione dei rifiuti nel territorio. L’art. 199 del d.lgs n. 152/06, infatti, prevede che le Regioni predispongano e adottino i piani di gestione dei rifiuti, applicando la procedura in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), e rendano disponibili le informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

La Corte costituzionale1 è investita del giudizio di legittimità costituzionale2 . La problematica investe l’art. 192 citato e si pone il dubbio che sia imposta alle Regioni di adottare il piano con atto amministrativo, all’esito di un procedimento che consenta una piena valutazione degli interessi ad esso sottesi, inerenti alla materia dell’ambiente.

Si violerebbero, inoltre, gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo comma, Cost., per contrasto con i livelli minimi di tutela uniforme sul territorio nazionale e con il contenuto della funzione amministrativa statale di carattere programmatorio stabiliti dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 poi convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016.

La Corte costituzionale, dopo aver rammentato la pacifica riconducibilità della disciplina dei rifiuti alla materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva dello Stato, afferma che il legislatore nazionale ha titolo per imporre alle Regioni di provvedere nella forma dell’atto amministrativo, anziché in quella della legge.

La legge dello Stato, nell’esercizio di una competenza esclusiva, può vietare che la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa.

L’art. 199 non porrebbe un vincolo esplicito in tal senso, limitandosi a prevedere che per l’approvazione dei piani di gestione integrata dei rifiuti si applichi la procedura in materia di VAS. Si tratta, dunque, di valutare se la si debba leggere quale prescrittiva di un atto amministrativo di pianificazione.

Si ragiona che le norme statali che rimettono la definizione di interventi regionali ad atti di pianificazione devono intendersi prescrittive della forma dell’atto amministrativo in modo che le “garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l’acquisizione di pareri tecnici”, con conseguente divieto per la regione di ricorrere ad una legge-provvedimento3.

La tutela dell’ambiente, peraltro, implica che l’intervento regionale previsto dalla legislazione statale avvenga “nel rispetto del modulo procedimentale e dei criteri fissati dalla legislazione stessa, motivando la scelta compiuta in modo da garantire la controllabilità della discrezionalità esercitata nelle competenti sedi giurisdizionali”4 .

Pertanto, al momento in cui il Legislatore stabilisce una procedura, comprensiva della partecipazione degli interessati e dell’acquisizione di pareri tecnici, come nel nostro caso, allora si intende un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue.

In conclusione il piano di gestione dei rifiuti deve essere adottato dalle Regioni con atto amministrativo.


1 Corte Cost., 23 gennaio 2019, n. 28.

2 Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante Norme a sostegno dell’economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR), nonché dell’adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti.

3 Corte costituzionale, del 20 giugno 2017, n. 174.

4 Corte costituzionale, del 6 giugno 2017,  n. 173.

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