Il gestore di un impianto pubblico di trattamento di rifiuti solidi urbani vanta una posizione differenziata rispetto ai comuni cittadini a che l’amministrazione comunale provveda dalla manutenzione delle strade pubbliche circostanti all’impianto?

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La questione si incentra sulla problematica se, nonostante il servizio pubblico esercitato in favore della collettività, il Gestore di un impianto pubblico di trattamento di rifiuti solidi urbani sia da considerare come qualunque soggetto che è, di fatto, interessato alla manutenzione, da parte del Comune, della rete viaria circostante ad un’area di sua spettanza o ove si concentri la sua attività lavorativa o imprenditoriale o piuttosto rilevi il servizio pubblico esercitato e di conseguenza il Gestore assuma  una posizione giuridica differenziata rispetto a quella del semplice privato.

In altri termini, ci si chiede: il suo interesse equivale a quello di ogni cittadino a che l’amministrazione comunale provveda diligentemente alla manutenzione (ed alla custodia) dei beni pubblici e quindi anche della strade pubbliche o piuttosto vanta un interesse legittimo differenziato?

Il Tribunale amministrativo della Puglia1 ha affrontato di recente la questione, risolvendola nel senso che nonostante il servizio pubblico esercitato in favore della collettività, il Gestore del servizio pubblico non si trova in una posizione giuridica differenziata rispetto a quella del semplice privato.

Ma che interesse vanta allora un privato cittadino?

Si evoca a proposito una giurisprudenza ormai consolidata secondo la quale “l’interesse di ogni cittadino a che l’amministrazione comunale provveda diligentemente alla manutenzione (ed alla custodia) dei beni pubblici e, tra essi, delle strade pubbliche … non può essere quindi qualificato come interesse legittimo differenziato, bensì come interesse semplice o di fatto rientrante nell’area di ciò che è giuridicamente irrilevante2.

Si esclude l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere alla manutenzione ordinaria della strada anche al fine di potere svolgere compiutamente la propria attività lavorativa, non essendo neppure sufficiente al fine di configurare un obbligo di provvedere la presentazione, ancorché periodicamente reiterata, di istanze e diffide e la mancata risposta alle stesse dell’amministrazione.3

In particolare, per rispondere alla questione posta, la posizione di gestore di un impianto pubblico di trattamento dei rifiuti solidi urbani (RSU), se rende differenziato il suo interesse nel contesto delle procedure e dei rapporti di diritto pubblico che scaturiscono da tale qualità, non ne differenzia in alcun modo la posizione rispetto a qualunque altro soggetto che sia in via di fatto interessato alla manutenzione da parte del Comune della rete viaria circostante un’area di sua spettanza o ove eventualmente si concentri la sua attività lavorativa o imprenditoriale4.


1 Tar Publia, Bari, del 26 aprile 2018, n. 633.

2 Cons. Stato, Sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773

3 Cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5399 del 30 novembre 2015.

4 Tar Puglia, Bari, del 26 aprile 2018, n. 633.

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