Il digestato, ai fini dell’utilizzazione agronomica, può essere prodotto da materiali o sostanze anche in miscela tra di loro?

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Esistono alcuni materiali che contengono sostanze nutritive ed ammendanti che contengono principi attivi con effetti concimanti, ammendanti, irrigui, fertirrigui sul suolo agricolo.

Questo impiego concreta l’utilizzazione agronomica  in deroga dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. Ma – si badi – ciò può avvenire solo qualora ricorrano i presupposti di cui il Decreto Ministeriale 25 febbraio 20161.

Il decreto in parola, infatti, disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l’utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze, individuati all’art. 2 (Ambito di applicazione), commi 1 e 2 in armonia con quanto stabilito dall’art. 112 (Utilizzazione agronomica) del D.Lgs. 152/2006.

Ebbene, i materiali e le sostanze per le quali è prevista l’utilizzazione agronomica sono gli effluenti di allevamento, definiti, ai fini del DM, come “le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce” (art. 3, comma 1, lett. c DM 25 febbraio 2016).

Le acque reflue, definite, ai fini del DM, come “le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell’art. 112, comma 1, e dell’art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle seguenti aziende:

1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;

2) imprese dedite all’allevamento di bestiame;

3) imprese dedite alle attività di cui ai numeri 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità” (art. 3, comma 1, lett. f  DM 25 febbraio 2016).

Il digestato, definito, ai fini del DM, come “materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all’art. 22, comma 1, da soli e o in miscela tra loro” (art. 3 co. 1, lett. o DM 25 febbraio 2016).

Il  digestato destinato  ad utilizzazione  agronomica, come espressamente indicato dalla norma è  prodotto quindi  da  impianti   aziendali   o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti  materiali  e sostanze, da soli o in miscela tra loro.

Le matrici e sostanze alla base del digestato, da sole o in miscela tra loro (di cui al detto art. 22 co. 1 del DM), sono le seguenti:

a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30 per cento in termini di peso complessivo;

c) effluenti di allevamento, come definiti all’art. 3, comma 1, lettera c) del presente decreto;

d) le acque reflue, come definite all’art. 3, comma 1, lettera f) del presente decreto;

e) residui dell’attività agroalimentare di cui all’art. 3, comma 1 lettera i) del presente decreto, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;

f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;

g) i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;

h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

In conclusione il  digestato  destinato  ad utilizzazione  agronomica può essere  prodotto  esclusivamente con i materiali e sostanze indicati dalla normativa, ma anche in miscela tra loro.


1 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato.

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