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Il Decreto Ronchi1 classificava all’art. 7, i rifiuti in pericolosi e non pericolosi. Al comma 4, si definivano “rifiuti pericolosi” “i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D sulla base degli allegati G, H ed I”. Al comma 1, lett. I), tra i rifiuti speciali, vi erano i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Nel Testo Unico Ambientale, l’art. 184, c. 4 chiarisce che “sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui a/l’allegato I della Parte Quarta del presente decreto”. Prima dell’intervento correttivo operato dal d.lgs. n. 205/10, al comma 3, lettera I) si individuavano tra i rifiuti speciali i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Ai sensi del comma 5 si dispone che: “L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I”.
Ebbene, l’allegato D individua con il codice CER 16 01 04* e, quindi, quali rifiuti pericolosi, i veicoli fuori uso in generale e con il codice CER 16 01 06 i veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, che sono dunque rifiuti non pericolosi.
Una tale classificazione risulta invariata anche nel nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti, di cui alla Decisione 2014/955/Ue cui deve farsi riferimento dal 1 giugno 2015.
La giurisprudenza precisa che perché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso, è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti esso rientra nella categoria classificata con il codice CER 16.01.062. Un veicolo funzionante contiene, infatti, elementi e sostanze (necessarie per il funzionamento) riconducibili nel novero dei liquidi e delle componenti cui il catalogo dei rifiuti attribuisce rilievo ai fini della classificazione del veicolo fuori uso come rifiuto pericoloso (es. combustibile, batteria, olio motore, sospensioni idrauliche, olio dell’impianto frenante, liquidi refrigeranti o antigelo, detergenti per i cristalli, alcune parti dell’impianto elettrico o del motore).
Onde rimuovere tali componenti si richiedono operazioni complesse e una volta rimossi, i liquidi e le componenti non più utilizzabili vanno pure trattati come rifiuti.
La giurisprudenza ne conclude che la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti quando risulti, anche soltanto per le modalità di gestione, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi e delle altre componenti pericolose3.
Anche più di recente, su tale linea, la giurisprudenza afferma che rileva ai fini della classificazione di un veicolo fuori uso quale rifiuto pericoloso il dato che il veicolo non sia stato sottoposto ad alcuna attività di trattamento onde rimuovere elementi e sostanze in esso contenute4.
In conclusione affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti esso rientra nella categoria classificata con il codice CER 16.01.06.