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Preliminarmente deve evidenziarsi che l’Accordo Europeo per il trasporto di merci pericolose (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Roads – in acronimo ADR)1, è generalmente applicabile a tutte quelle materie ed oggetti di cui gli Allegati A e B (del medesimo Accordo) vietano il trasporto, ovvero lo autorizzano solo a determinate condizioni2.
Nello specifico, così come puntualizzato dal D.Lgs 35/20103, lo stesso si applica - salvo le esenzioni espressamente previste4 - al “trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all’interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
Pertanto è opportuno segnalare che l’Accordo in esame, oltre che al trasporto, per espressa previsione normativa risulta altresì applicabile anche al carico, allo scarico, al trasferimento ed alle soste dettate da esigenze di trasporto, dei rifiuti5.
Tuttavia, sebbene la suddetta applicabilità della normativa ADR ai rifiuti risulta pacifica in astratto, non altrettanto può dirsi nel concreto.
Invero, come sostenuto da pacifica dottrina6, non sussiste una corrispondenza totale tra i Codici CER e la Classificazione ADR.
Ed infatti:
- mentre la classificazione ADR discende dalle proprietà e dalle caratteristiche chimico-fisiche e/o tossicologiche del rifiuto;
- la qualificazione dei rifiuti come pericolosi discende dall’analisi degli indici di pericolo (HP).
Ciò comporta che un rifiuto classificato ai sensi della normativa ambientale come “pericoloso7”, potrebbe non essere soggetto alla normativa ADR e viceversa un rifiuto reputato “non pericoloso”, potrebbe rientrare invece all’interno della classificazione ADR.
In altre parole, come ribadito anche da esperti del settore8:
- non è vero che tutti i rifiuti pericolosi sono soggetti alle norme ADR;
- anche alcuni rifiuti non pericolosi possono essere soggetti alle norme ADR;
- conseguentemente non è possibile fare affidamento su eventuali tabelle di corrispondenza tra codici CER e Numeri ONU (attribuiti a seguito della classificazione ADR).
Logico corollario delle suesposte affermazioni, è quello dell’impossibilità di determinare a priori l’assoggettabilità alla normativa ADR dei rifiuti prodotti - basandosi appunto sulla pericolosità o meno degli stessi - dovendosi rimettere invece alle determinazioni di un soggetto qualificato – interno o esterno all’Azienda - atto a dare contezza delle proprietà e dalle caratteristiche chimico-fisiche e/o tossicologiche di ogni singolo rifiuto.
Solo a seguito di tale indagine, sarà quindi possibile stabilire se il trasporto del rifiuto sia o meno assoggettato alla c.d. normativa ADR.
In conclusione, non è possibile determinare a priori l’assoggettabilità dei rifiuti pericolosi, ai fini del relativo trasporto, alla normativa ADR. Ed invero, tale assoggettabilità potrà essere concretamente stabilita solo a seguito dell’effettuazione di specifiche indagini che diano effettiva contezza sulle proprietà e sulle caratteristiche chimico-fisiche e/o tossicologiche di ogni singolo rifiuto.