Gli elettrodomestici restituiti dai consumatori devono essere considerati quali rifiuti dal negoziante che a sua volta li restituisce al fornitore?

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La questione è sorta nei Paesi Bassi, ove la Corte d’appello de L’Aia è giunta a porre alla Corte di giustizia europea alcune questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della nozione di rifiuti. La problematica investe gli elettrodomestici restituiti dai consumatori, alcuni dei quali non più utilizzabili a causa della presenza di difetti, nonché partite di prodotti residui e ci si chiede se siano rifiuti e, quindi, come tali esportabili solo conformemente al regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

Nello specifico si chiede alla Corte di giustizia:

Il negoziante che restituisca al proprio fornitore (importatore, grossista, distributore, produttore o altri da cui abbia acquistato l’oggetto) un oggetto restituito da un consumatore, oppure un oggetto divenuto eccedente nel suo assortimento, in base al contratto esistente tra negoziante e fornitore stessi, deve a essere considerato quale detentore che si disfi dell’oggetto, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva quadro?

Il negoziante o il fornitore che rivenda ad un acquirente all’ingrosso (di partite restanti) un oggetto restituito da un consumatore, oppure un oggetto divenuto eccedente nel suo assortimento, deve essere considerato quale detentore che si disfi dell’oggetto, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva quadro?

L’acquirente all’ingrosso che abbia rilevato una grossa partita da negozianti o fornitori, rivendendola poi a terzi (stranieri) i prodotti restituiti dai consumatori e/o divenuti eccedenti debba essere considerato quale detentore che si disfi di una partita di merci, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva quadro?

L’Avvocato Generale Juliane Kokott nelle Conclusioni presentate il 28 febbraio 2019, Causa C-624/17 richiama l’attenzione sulla circostanza che l’oggetto o la sostanza in questione non presenti o non presenti più alcuna utilità per il suo detentore, sicché tale oggetto o tale sostanza costituirebbe un ingombro di cui egli cerchi di disfarsi . In tal caso, infatti, esiste un rischio che il detentore si disfi dell’oggetto o della sostanza in suo possesso con modalità atte a cagionare un danno ambientale, in particolare mediante abbandono, scarico o smaltimento incontrollati. L’Avvocato si preoccupa anche di chiarire che, pur in assenza di precedenti, appare ragionevole ritenere che le apparecchiature le quali, a causa di gravi vizi, non siano più utilizzabili, né riparabili con oneri accettabili, devono essere considerate rifiuti. Altrettanto, per i prodotti spediti senza un’adeguata protezione contro i danni durante il trasporto. Inoltre – si dice - il fatto che le merci restituite debbano essere considerate quali rifiuti per il solo motivo che la loro funzionalità non sia stata verificata oppure non siano state ancora eseguite le piccole riparazioni al fine di ripristinarne la funzionalità continuava a non essere del tutto evidente, almeno fino al momento della piena trasposizione della direttiva 2012/19 RAEE, il cui allegato VI, prevede requisiti volti a consentire, qualora il detentore dell’articolo dichiari di voler spedire, o di spedire, apparecchiature elettriche e non rifiuti di apparecchiature elettriche, la distinzione delle apparecchiature usate dai rifiuti di apparecchiature.

Secondo l’Avvocato Generale:

La spedizione di una grossa partita di elettrodomestici acquistati all’ingrosso da negozianti o fornitori e restituiti dai consumatori è da considerarsi quale spedizione di rifiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (UE) n. 255/2013, qualora la funzionalità di tutte le apparecchiature non sia garantita e non tutte le apparecchiature siano adeguatamente protette contro i danni durante il trasporto. Per contro, le apparecchiature elettriche ancora imballate nella confezione originaria non aperta divenute eccedenti, in assenza di ulteriori elementi, non devono essere considerate quali rifiuti.

Per quanto riguarda i prodotti restituiti la cui funzionalità non sia stata controllata o che richiedano piccole riparazioni non ancora eseguite al fine di ripristinare la funzionalità, tale interpretazione della nozione di rifiuti dev’essere applicata ai fini della sanzionabilità penale delle violazioni commesse solamente queste si siano verificate successivamente alla piena trasposizione dell’allegato VI della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ovvero non oltre la pronuncia della sentenza della Corte nella presente causa.

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