Esiste un obbligo di applicazione della parte VI-bis del TUA?

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La parte VI-bis del D.Lgs 152/2006, introdotta dalla L. 22 maggio 2015 n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente), contempla una procedura estintiva per le ipotesi contravvenzionali contenute nel TUA che non abbiano cagionato danno o pericolo di danno, che sospende il procedimento penale.

L’applicazione della procedura in questione - al sussistere dei presupposti di legge - avviene su impulso diretto della polizia giudiziaria o dell’organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria, ovvero a seguito di comunicazione del pubblico ministero che abbia appreso autonomamente notizia della contravvenzione.

La polizia giudiziaria  (o l’organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria), impartisce al trasgressore specifiche prescrizioni tecniche, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, assegnando parimenti un termine per l’adempimento. Verificato l’avvenuto adempimento, il trasgressore viene ammesso ad un’oblazione amministrativa, che estingue il reato, altrimenti il processo penale si riavvia, con ogni conseguenza.

Ma, al sussistere dei presupposti per l’applicazione della procedura, vi è un obbligo per la polizia giudiziaria di impartire le prescrizioni di cui all’art. 318-ter TUA, oppure vi è discrezionalità di scelta?

Sul punto, nell’oscurità della norma, si contrappongono due teorie:

Secondo la prima teoria, in mancanza di una espressa previsione normativa ed applicando in via analogica ed estensiva la normativa in tema di sicurezza sul lavoro, non sussisterebbe alcun obbligo di procedere all’applicazione della procedura e pertanto l’omissione del verbale 318-bis e ss non costituirebbe motivo di improcedibilità del procedimento penale.

Conformemente si è espressa la Suprema Corte, sezione III, con sentenza del 22 agosto 2018, n. 38787, che segnatamente ha rilevato: “gli artt. 318-bis e ss TUA non contemplano l’ipotesi che la polizia giudiziaria impartisca obbligatoriamente una prescrizione per consentire alla parte l’estinzione del reato. Per completezza della riflessione, si richiama il precedente di questa Sezione, sentenza n. 7678/17, Bonanno, Rv 269140, in materia d’infortuni sul lavoro, il cui meccanismo è stato riprodotto nel TUA, secondo cui in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’omessa indicazione, da parte dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell’azione penale; in motivazione, la Cassazione ha affermato che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dal D.lgs. n. 758 del 1994, artt. 20 e ss.. la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l’esercizio dell’azione penale nei casi in cui, legittimamente, l’organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione”.

Secondo una interpretazione opposta e più garantista per il reo, nella formulazione letterale dell’art. 318-ter TUA, il termine “impartisce”, costituirebbe un imperativo per l’organo di polizia giudiziaria, e pertanto lo stesso, al ricorrere dei presupposti di legge, anche in attuazione del principio del favor rei, sarebbe obbligato ad impartire le prescrizioni al trasgressore, consentendo allo stesso di regolarizzare la propria posizione ed estinguere così il procedimento penale.

In tal caso, in presenza di un vero e proprio obbligo a procedere, la mancata attivazione della procedura sarebbe causa di improcedibilità dell’azione penale.

Nell’incertezza normativa su questa ed altre disposizioni, la parte VI-bis del TUA risulta applicata in modo disomogeneo sul territorio nazionale, come rilevato anche dall’ISPRA che, ha approvato degli indirizzi applicativi1. Sebbene sia stato esplicitato che il gruppo di lavoro non ha affrontato direttamente la tematica, tuttavia “ha implicitamente ritenuto che l’applicazione della procedura estintiva sia dovuta in presenza dei presupposti indicati dall’art. 318-bis”, e che sia dovuta anche nel caso in cui non sia più possibile impartire una prescrizione (reato istantaneo a condotta esaurita) e nel caso in cui il trasgressore abbia già autonomamente provveduto ad adempiere gli obblighi di legge. Ciò imporrebbe, peraltro, un obbligo di motivazione da parte dell’organo di polizia giudiziaria, circa la mancata applicazione della procedura.


1 ISPRA, Indirizzi per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006, 29.11.2016

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