È possibile inserire due intermediari all’interno di un Formulario Identificazione Rifiuti?

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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 (Definizioni), comma 1 lett. l) del D.Lgs. 152/2006 l’intermediario di rifiuti è definito come “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.”.

Ciò posto, pertanto, appare evidente che, tale soggetto, se pur non propriamente qualificato dalla legge come gestore del rifiuto, interviene all’interno della filiera di gestione dello stesso e, in ossequio ai generali principi di cui al D.lgs. 152/2006, appare inevitabilmente sottoposto alle regole di tracciabilità dei rifiuti.

In tal senso, infatti, si specifica che, con particolare riferimento alle regole di trasporto dei rifiuti e, nello specifico, alle corrette modalità di compilazione dei Formulario di Identificazione Rifiuti, se pur all’interno della normativa di settore non è previsto uno specifico obbligo di inserimento del soggetto intermediario all’interno del documento di tracciabilità, appare buona prassi quella di inserire nel campo dedicato alle annotazioni, l’intervento di un eventuale intermediario all’interno della filiera di gestione. A conferma di tale interpretazione, peraltro, si consideri che ai sensi e per gli effetti del DM 120/20141 l’attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione è sottoposta obbligatoriamente all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e, precisamente, alla categoria 8 dello stesso. Con ciò a dire che, quindi, mediante tale previsione normativa l’intermediario è stato ormai incluso nelle figure rientranti nella qualifica di gestore di rifiuti e, dunque, sottoposti a tutte le regole di cui alla normativa ambientale di settore.

Ebbene, ciò premesso e in relazione al quesito di specie, ci si chiede se, posta l’obbligatorietà di inserimento dell’intermediario all’interno del FIR, sia inoltre possibile inserire due intermediari nello stesso documento i quali, entrambi e con la stessa qualifica, operano all’interno della stessa filiera di gestione.

Orbene, in relazione a tale ipotesi, a parere dello scrivente, appare evidente che tale soluzione non può essere considerata legittima in quanto, in particolare, si presenta in evidente contrasto con la stessa definizione di intermediario di cui all’art. 183 sopra riportata. Ed infatti, ai sensi di tale disposizione, l’intermediario di rifiuti deve essere considerato espressamente come il soggetto che dispone esclusivamente del recupero e dello smaltimento per conto di terzi. Con ciò a dire che, pertanto, l’impresa intermediaria che interviene in una filiera di gestione ove opera già un soggetto intermediario, comporterebbe l’ipotesi per cui l’attività del secondo soggetto esulerebbe dall’organizzazione dello smaltimento o del recupero del rifiuto – che, invero, dovrebbe essere già stata posta in essere dal primo intermediario – per riferirsi esclusivamente ad un’attività di co-organizzazione ovvero di delegazione da parte del primo intermediario di tale organizzazione, ipotesi che, in entrambi i casi, non sono previste dalla normativa. Si consideri infatti che, la presenza di un secondo intermediario all’interno della filiera di gestione, di fatto, non trova una vera e propria giustificazione organizzativa (non capendosi infatti perché dovrebbe intervenire una impresa intermediaria ove sussiste già un soggetto che si occupa dell’organizzazione del recupero o dello smaltimento) ma, piuttosto, crea confusione in una percorso che, invece, dovrebbe risultare logico e lineare all’autorità di controllo.

Premesso quanto sopra, pertanto, all’interno di una filiera di gestione del rifiuto può intervenire esclusivamente l’attività di un intermediario, con la conseguenza per cui, quindi, all’interno del documento di tracciabilità (FIR) dovrà essere annotato esclusivamente tale nominativo. La presenza di un secondo intermediario, infatti, renderebbe di fatto solo più confusionaria la ricostruzione della tracciabilità del rifiuto sottoponendo dunque il soggetto gestore a maggiori controlli da parte dell’autorità competente.


1 DM 120/2014 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali).

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