È possibile collocare una discarica di rifiuti in territorio sismico?

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Il Consiglio di Stato, con sentenza del 1° dicembre 2020, n. 7616, ha confermato la legittimità del diniego della Provincia all’autorizzazione integrata ambientale ai sensi articolo 29-ter, D.lgs. 152/2006, per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in territorio sismico.

In particolare, il diniego veniva espresso a seguito della conferenza di servizi, nel corso della quale veniva reso parere negativo, tra gli altri, attesa la valutazione geomorfologica e di rischio sismico.

Il provvedimento di diniego veniva portato all’attenzione del TAR, il quale respingendo il ricorso, lo riconfermava sulla base delle seguenti argomentazioni: “il provvedimento finale impugnato evidenzia, motivando approfonditamente, la presenza di numerosi fattori penalizzanti ed escludenti, come previsti dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione; in particolare, rappresentano fattori penalizzanti e, quindi, non superabili, se non dietro particolari attenzioni progettuali e di realizzazione e solo se l’ente ritiene che le criticità esistenti siano superate dalle opere di mitigazione e di compensazione inserite nel progetto: […] il rischio sismico di portata media […].”

Ebbene, la sentenza del TAR veniva impugnata innanzi al Consiglio di Stato che, respingendo l’appello, la confermava.

Infatti il Collegio osservava, con riferimento all’inquadramento sismico, che la localizzazione della discarica in area a forte sismicità rappresenta una prescrizione penalizzante, ad ogni modo non superabile neanche in caso di verifica positiva obbligatoria delle condizioni di stabilità generali, che implicherebbe la riconfigurazione dei fronti con ulteriore sbancamento di circa 700.000 mc di argilla.

Gli stessi giudici sottolineavano poi che il giudizio compiuto dall’Amministrazione è connotato da una ampia discrezionalità tecnico-valutativa poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari, caratterizzati da ampi margini di opinabilità, con la conseguenza che tale attività amministrativa può essere sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto.

Purtuttavia, nel diniego dell’Amministrazione provinciale non si ravvisano gli estremi della manifesta irrazionalità o arbitrarietà tali da legittimare l’intervento del sindacato di legittimità.

Ed infatti, si rileva che il Piano di gestione dei rifiuti speciali regionale prevede, in ragione delle caratteristiche dell’area considerata e dell’attività che si intende effettuare, criteri “penalizzanti” laddove la realizzazione dell’impianto sia subordinata al rispetto di particolari attenzioni, costituite da opere di compensazione e mitigazione del progetto, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate.

Invero, nel caso di specie, sulla base delle osservazioni delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, sono state rilevate alcune prescrizioni penalizzanti, quali la localizzazione della discarica in area a forte sismicità e connotata da una pericolosità geomorfologica medio-moderata.

Pertanto, conclude il Consiglio di Stato che in ragione della pluralità e della rilevanza degli elementi ostativi all’autorizzazione, deve essere condivisa la scelta - ampiamente motivata - dell’amministrazione.

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