In materia di gestione di RAEE in modalità uno a uno – ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, e Decreto MATTM 8 marzo 2010, n. 65 – ai fini del trasporto del rifiuto da un Luogo di raccolta (LdR) ad un impianto di trattamento, mediante l’inter

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Ai fini della garanzia di una tracciabilità del rifiuto “dalla produzione fino alla destinazione finale” richiesta dall’art. 188-bis TUA, il Legislatore prevede come regola generale la gestione del rifiuto nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) o, in alternativa, nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 190 TUA) nonché del formulario di identificazione (art. 193 TUA).

A fronte di un simile regime generale, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 marzo 2010, n. 65, delinea un sistema di gestione semplificata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al dichiarato fine di “rendere possibile la restituzione dei RAEE al produttore e la realizzazione degli obiettivi di recupero fissati a livello comunitario”.

Più nello specifico, gli artt. 1 e 2 del Decreto in questione prevedono che, in relazione ai RAEE provenienti da nuclei domestici, gli obblighi di legge possano essere assolti in via semplificata, ovvero mediante l’utilizzo degli Allegati I (Schedario di carico e scarico) e II (Documento semplificato di trasporto dei rifiuti), solo per i trasporti che riguardino i tragitti: a) dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al luogo di raggruppamento o al centro di raccolta; b) dal punto di vendita al luogo di raggruppamento; c) dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta.

In tale elencazione non è ricompreso testualmente, né è possibile ricomprendere in via estensiva, il trasporto del rifiuto elettronico che partendo dal luogo di raggruppamento abbia come luogo di destinazione l’impianto di trattamento adeguato.

A ciò si aggiunga che, laddove il Legislatore ha inteso permettere che il distributore o il terzo trasportatore potessero avvalersi di una modalità semplificata nella gestione del rifiuto, lo ha espressamente previsto, come nel caso del Decreto MATTM 31 maggio 2016, n. 121, dove si prevede espressamente la possibilità di trasporto dal Luogo di raggruppamento ad “un impianto autorizzato al trattamento dei RAEE ai sensi della vigente disciplina” (art. 7, co. 1, lett. d), D.M. 121/2016).

Elementi in favore dell’utilizzo della gestione semplificata per il trasporto presso un impianto di trattamento non possono essere rinvenuti neppure nell’Accordo di programma siglato ai sensi dell’art. 16, co. 2, D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, laddove si opera un generico riferimento alla necessaria “compilazione della documentazione di trasporto dei RAEE in conformità alle normative vigenti” (punto 7.9 dell’Accordo di Programma del 17 luglio 2015).

All’opposto, è proprio l’art. 16 del D.lgs. n. 49 del 2014 a confermare che, in assenza di espressa deroga, il trasporto dei RAEE agli impianti di trattamento adeguato debba avvenire “nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

In conclusione, risulta evidente:

da un lato, che il trasporto di RAEE verso un impianto di trattamento adeguato non possa essere effettuata ricorrendo agli Allegati di cui al D.M. n. 65 del 2010;

dall’altro, che, nell’ipotesi descritta, debba essere applicata la disciplina generale sulla tracciabilità dei rifiuti descritta dal Testo Unico dell’Ambiente, comportante tra l’altro la tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190, D.lgs. n. 152 del 2006.

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