Deposito temporaneo: quali sono i confini del luogo di produzione dei rifiuti?

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Il deposito temporaneo di rifiuti costituisce un raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti che - nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 1831, 1 comma D. Lgs. n. 152/2006 - ai sensi dell’art. 208, comma 17 D. Lgs. n. 152/2006 non necessita di alcuna autorizzazione. Appare, dunque, necessario delimitare i contorni di tale deposito temporaneo onde comprendere correttamente quando il deposito è libero, ovvero non disciplinato dalla normativa sui rifiuti, così da evitare di incorrere nelle gravi sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006.

Ebbene, la Suprema Corte nel corso degli anni ha affermato2 e ribadito univocamente che in tema di gestione illecita dei rifiuti, il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti “ma anche quello che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purchè funzionalmente collegato al luogo di produzione”.Ed invero, si è attribuito così al deposito temporaneo una ampiezza diversa, non relegandolo alla sola area ove i rifiuti vengono prodotti ma estendendolo, seppur con precisi limiti, anche ad una ipotetica area collegata alla precedente purchè nella disponibilità dell’impresa produttrice, nonchè collegata con la medesima attività produttiva.

Tuttavia, una recente3 pronuncia della Corte ha ulteriormente chiarito il concetto di collegamento funzionale precisando che: non rileva il nesso di collegamento funzionale con il luogo di produzione del rifiuto e la contiguità delle aree ove essi vengono raggruppati, quando non sono rispettati i principi di precauzione e di azione preventiva nonché le condizioni richieste dall’art. 183 lett. bb) del d. lgs. n. 152/2006”. 

In altre parole, se è pur vero che l’area collegata deve avere una destinazione originaria4 a tal fine indicata e non può essere a notevole distanza5 da quella di produzione, in ogni caso va ricordato che il deposito temporaneo, per essere integrato, deve rispettare:

- le condizioni fissate dal D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. bb)6

- i principi di precauzione e di azione preventiva

Ciò, in quanto, ai sensi delle direttive comunitarie in materia e della normativa nazionale attuativa delle medesime, contenuta nel D. Lgs. n. 152 del 2006, il deposito temporaneo deve osservare precise condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche specificatamente individuate dal legislatore volte da un lato - precauzione - a gestire situazione di pericolo ambientale non conosciute, o non completamente conosciute, dall’altro - prevenzione – ad adottare misure anticipatorie per eliminare o ridurre il rischio di danno all’ambiente scaturente dall’esercizio di una certa attività.

In conclusione, se ne deduce che anche qualora il deposito temporaneo sia effettuato nell’area ove i rifiuti vengono prodotti o in area funzionalmente collegata alla stessa nei termini e modi approfonditi dalla giurisprudenza sul tema è necessario in ogni caso che lo stesso rispetti tutte le condizioni previste dal legislatore all’art. 183, lett. bb) del D. Lgs. n. 152/2006, nonché i principi di derivazione comunitaria di prevenzione e precauzione.


1 Art. 183 (definizioni) D. Lgs. n. 152/2006.

2 Cass. Pen. Sez. III, n. 8061 del 23 gennaio 2013.

3 Cass. Pen. Sez. III n. 49674 del 30 ottobre 2018

4 Cass. pen. Sez. III, n. 4181 del 30 gennaio 2017.

5 Cass. Pen. Sez. III n. 21032 del 31 maggio 2012.

6 Art. 183 (definizioni) D. Lgs. n. 152/2006 lett. bb): “deposito temporaneo: …omissis… alle seguenti condizioni:1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo”.

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