Da quale momento si calcola il limite temporale del deposito temporaneo?

Contenuto

Come noto ai sensi dell’art. 1831 del D.Lgs. n. 152/2006 il deposito temporaneo è “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”.

Quanto alle modalità di regolare tenuta dei rifiuti presso il deposito temporaneo la normativa impone che “devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti”:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Si parla a tal proposito di un limite temporale ed un limite quantitativo di tenuta del deposito temporaneo.

Ebbene, qualora venga scelto il limite di tenuta temporale ci si interroga sulle corrette modalità di calcolo di tale limite, ossia dal momento da cui inizia a configurarsi il deposito temporaneo e, dunque, la gestione dei rifiuti.

Ed invero, appare potersi tranquillamente affermarsi che per la determinazione esatta del termine temporale normativamente previsto di tre mesi farà fede la data di primo carico utile nel Registro di carico/scarico dei rifiuti, successivo all’ultimo scarico.

Sul punto, tuttavia, vale la pena precisare che quanto alla particolare tipologia di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo – che godono di specifica normativa in deroga a quella generale di cui al D. Lgs. n. 152/2006 – il deposito temporaneo dei rifiuti secondo l’art. 82 del DPR 254/2003 detta delle regole particolari. E segnatamente:

- il medesimo non può avere una durata superiore ai cinque giorni, calcolata dal momento della chiusura del contenitore;

- per quantitativi inferiori a 200 litri, sotto la responsabilità del produttore, il deposito temporaneo può avere una durata massima di trenta giorni dalla chiusura del contenitore.

Ebbene, è opportuno precisare che, seppur la norma non specifichi sul punto, il termine di durata massima del deposito temporaneo decorre dalla chiusura del secondo contenitore – ovverosia quello esterno – e non già dalla chiusura di quello interno.

Invero, spesso accade che il produttore pone all’interno del contenitore esterno molteplici contenitori a perdere (ovviamente più piccoli del medesimo) di diverse o identiche capacità tra loro, fino al riempimento di quest’ultimo.

Ciò nonostante è consigliabile non tenere per molti mesi rifiuti sanitari a rischio infettivo in un contenitore, in quanto, pur rispettando formalmente i criteri temporali di cui all’art. 8 cit., la non perfetta conservazione dei medesimi, potrebbe comportare rischi per la salute e quindi possibili contestazioni in caso di eventuali controlli da parte delle Autorità.

In conclusione, qualora il produttore dei rifiuti scelga di gestirli presso il deposito temporaneo secondo un criterio temporale:

- secondo la normativa ambientale generale dell’art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 il momento dal quale far partire il calcolo dei tre mesi ricorre dalla data di primo carico utile nel Registro di carico/scarico dei rifiuti, successivo all’ultimo scarico;

- secondo la normativa speciale prevista per i rifiuti sanitari a rischio infettivo secondo l’art. 8 del DPR 254/2003 il termine dei cinque giorni decorre dalla chiusura del contenitore esterno.


1 Art. 183 (definizioni) D. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

2 Art. 8 (Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) del DPR 254 del 15 luglio 2003.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI