Cosa sono i “parametri pertinenti” citati dal comma 3 dell’articolo 4 del DPR per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti?

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L’articolo 4 comma 3 del DPR 120/2017 prevede – tra l’altro – che nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso.

E ancora che, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte al test di cessione per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

I test di cessione devono dunque essere effettuati secondo le metodiche di cui al DM 5 febbraio 1998, sul recupero dei rifiuti in forma semplificata. E per i parametri pertinenti (a eccezione del parametro amianto), deve essere fatto il confronto con le concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee della normativa sulle bonifiche.

Ciò significa che, per l’individuazione dei parametri pertinenti, si deve tener conto di due fattori:

1. della natura del terreno (anche in riferimento ad eventuali valori di fondo);

2. della natura dei materiali di riporto,

solo così si potranno definire i parametri che hanno un maggior rischio di superamento dei limiti.

Altra norma da tenere presente nell’effettuazione del test di cessione è la UNI EN 12457-2. In particolare, quest’ultima nel delineare il proprio “Scopo e campo di applicazione”, fa riferimento ai (soli) composti inorganici, tralasciando del tutto le “particolari caratteristiche dei composti organici non polari e le conseguenze dei processi microbiologici sui rifiuti organici degradabili”.

Dal confronto di dette disposizioni – entrambe applicabile – emerge dunque un quadro in cui i “parametri pertinenti” sono quelli inorganici. Se viceversa, si vuole valutare la presenza di (eventuali) componenti organici in eccesso, occorrerà procedere con le analisi del campione solido per verificare il rispetto delle CSC.

In definitiva, i “parametri pertinenti” citati dal comma 3 dell’articolo 4 del DPR per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, sono quelli inorganici.

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