Come viene ripartita la competenza tra lo Stato e le Regioni circa la Valutazione d’Impatto Ambientale di un dato progetto e quali sono le autorità in concreto competenti a porre in essere tale procedura?

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La Valutazione d’impatto ambientale è un’autorizzazione ambientale che trova disciplina nel codice dell’Ambiente alla parte II, Titolo III, in armonia con la Direttiva europea 2011/92/(UE), come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE.

Ex 4, comma 41, lett. a. del TUA, la VIA può essere definita come una procedura volta ad individuare, valutare e contenere gli impatti diritti ed indiretti di taluni progetti - tipicamente consistenti in lavori di costruzione o altri impianti2 - sull’ambiente inteso nelle sue molteplici articolazioni.

Il D. Lgs. 104 del 2017 ha profondamente ridisegnate le competenze in materia di VIA, oggi sancite nel un nuovo art. 7-bis, comma 2 TUA, che distingue anzitutto i progetti soggetti a via statale e regionale:

Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II e a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II-bis alla parte seconda del decreto.

Sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all’allegato III e a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del decreto.

In tale quadro, il provvedimento legislativo del 2017 ha revisionato il contenuto degli Allegati II, III e IV con una estensione delle competenze statali su progetti precedentemente attribuiti alle regioni - prevalentemente impianti energetici ed infrastrutture - ed individuazione di alcuni progetti, precedentemente assegnati alle regioni e riportati in Allegato II bis, per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità statale.

Il medesimo art. 7-bis individua i soggetti in concreto competenti a porre in essere la procedura di VIA. Secondo il comma 4 in sede statale l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA.

In sede regionale, secondo il comma 5, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. Più nello il comma 8 prevede che le Regioni e le Province autonome possano conferire funzioni e compiti agli altri enti territoriali sub-regionali.

Pertanto, per capire se un progetto debba essere sottoposto a Valutazione d’Impatto Ambientale e se lo svolgimento del procedimento sia di competenza statale ovvero regionale occorre in primo luogo consultare gli allegati II e III (ovvero II-bis e IV per la procedura di screening) alla parte II del D.Lgs. 152 del 2006.

Laddove la competenza sia regionale, l’operatore o il consulente dovrà ulteriormente individuare il soggetto in concreto chiamato dalla normativa locale ad eseguire la valutazione d’impatto ambientale, tenendo presente che alcune funzioni o compiti specifici potranno essere stati delegati ad enti territoriali sub-regionali dalla normativa delle regioni.


1 Art. 4, comma 4, lett. b: “La valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c).”

2 Art. 5, comma 1, lett. g) “progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all’articolo 20”.

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