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La Valutazione d’impatto ambientale è un’autorizzazione ambientale che trova disciplina nel codice dell’Ambiente alla parte II, Titolo III, in armonia con la Direttiva europea 2011/92/(UE), come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE.
Ex 4, comma 41, lett. a. del TUA, la VIA può essere definita come una procedura volta ad individuare, valutare e contenere gli impatti diritti ed indiretti di taluni progetti - tipicamente consistenti in lavori di costruzione o altri impianti2 - sull’ambiente inteso nelle sue molteplici articolazioni.
Il D. Lgs. 104 del 2017 ha profondamente ridisegnate le competenze in materia di VIA, oggi sancite nel un nuovo art. 7-bis, comma 2 TUA, che distingue anzitutto i progetti soggetti a via statale e regionale:
Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II e a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II-bis alla parte seconda del decreto.
Sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all’allegato III e a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del decreto.
In tale quadro, il provvedimento legislativo del 2017 ha revisionato il contenuto degli Allegati II, III e IV con una estensione delle competenze statali su progetti precedentemente attribuiti alle regioni - prevalentemente impianti energetici ed infrastrutture - ed individuazione di alcuni progetti, precedentemente assegnati alle regioni e riportati in Allegato II bis, per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità statale.
Il medesimo art. 7-bis individua i soggetti in concreto competenti a porre in essere la procedura di VIA. Secondo il comma 4 in sede statale l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA.
In sede regionale, secondo il comma 5, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. Più nello il comma 8 prevede che le Regioni e le Province autonome possano conferire funzioni e compiti agli altri enti territoriali sub-regionali.
Pertanto, per capire se un progetto debba essere sottoposto a Valutazione d’Impatto Ambientale e se lo svolgimento del procedimento sia di competenza statale ovvero regionale occorre in primo luogo consultare gli allegati II e III (ovvero II-bis e IV per la procedura di screening) alla parte II del D.Lgs. 152 del 2006.
Laddove la competenza sia regionale, l’operatore o il consulente dovrà ulteriormente individuare il soggetto in concreto chiamato dalla normativa locale ad eseguire la valutazione d’impatto ambientale, tenendo presente che alcune funzioni o compiti specifici potranno essere stati delegati ad enti territoriali sub-regionali dalla normativa delle regioni.