Come deve leggersi il comma 1-bis dell’art. 237-nonies sugli impianti di coincenerimento di rifiuti autorizzati a modificare le condizioni di esercizio?

Contenuto

La legge europea 2017 ha scritto il comma 1-bis dell’art. 237-nonies del D.Lgs. n. 152/06, che ha introdotto valori limite di emissione più restrittivi, per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio, per uniformare il diritto to interno alla normativa europea, recependo il disposto della direttiva 2010/75/UE.

Un problema di lettura sorge nel diritto nazionale in quanto il testo normativo interno non è preciso come quello europeo nell’individuare il campo di applicazione della norma.

L’art. 237-nonies - Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dell’attività - così recita: “1. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici, l’autorità competente può, in sede di autorizzazione, prevedere espressamente l’applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 237-octies, nonché, per quanto riguarda la temperatura, di cui al comma 11 dell’articolo 237-octies, purché nell’impianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare: a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato 1, parte A, per l’incenerimento e Allegato 2, parte A, per il coincenerimento; b) che le condizioni d’esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui all’articolo 237-octies. 2. Le autorità competenti comunicano Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le condizioni di esercizio autorizzate ai sensi del presente articolo e i risultati delle verifiche effettuate anche alla luce delle relazioni annuali di cui all’articolo 237-septiesdecies. Il Ministero provvede a comunicare alla Commissione europea le informazioni ricevute nell’ambito delle relazioni di cui all’articolo 29-terdecies. 3. Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi, la modifica dell’attività che comporti l’incenerimento o il coincenerimento di rifiuti pericolosi è considerata sostanziale”.

All’articolo 237-nonies è stato introdotto il nuovo comma 1-bis, che così recita: “Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, è comunque assicurato il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell›Allegato 1, paragrafo A”.

La previsione è indirizzata a recepire il disposto dell’art. 51, §3, della direttiva Ue del 24 novembre 2010.

La disposizione nazionale, trasponendo il diritto europeo, prevede, quindi, da parte degli impianti di coincenerimento il rispetto di valori limite di emissione più restrittivi, per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio, quando i suddetti impianti sono autorizzati a modificare le condizioni di esercizio.

Mentre però la direttiva puntualizza con precisione che “Le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le con- dizioni di esercizio conformemente al paragrafo 1 rispettano inoltre i valori limite di emissione di cui alla parte 3 dell’allegato VI”, la legge europea non rende altrettanto definito il campo di applicazione della disposizione.

Per fortuna interviene il Ministero dell’Ambiente con la circolare prot. n. 3216, recante “Chiarimenti interpretativi circa la modifica delle condizioni di esercizio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti di cui all’articolo 237-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, ove si chiarisce che occorre procedere alla lettura combinandola con il comma 1 dell’art. 237-nonies.

Si conclude che il rispetto dei valori limite di emissione per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio fissati nell’Allegato 1, paragrafo A rappresenta una misura cautelativa che deve essere assicurata esclusivamente dagli impianti di coincenerimento per i quali l’autorità competente ha previsto l’applicazione di prescrizioni gestionali diverse da quelle riportate rispettivamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 237-octies, nonché, per quanto riguarda la temperatura, al comma 119 dell’articolo 237-octies.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI