Come deve essere svolto il deposito temporaneo nella manutenzione con tolto d’opera ex art. 230?

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Come noto, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo viene definito come “il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti [...]1 che deve essere effettuato a determinate condizioni stabilite dalla legge.

Lo stesso, pertanto, è quella attività - che non necessita di autorizzazione in quanto propria della “produzione” del rifiuto e non della “gestione” - svolta dal produttore sul luogo di produzione, onde ottimizzarne e garantirne il corretto avvio al recupero o allo smaltimento.

Quanto ai “rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture” previsti dall’art. 2302 del D. Lgs. n. 152/2006 ed in particolare al materiale tolto d’opera, il luogo di produzione dei rifiuti - ove costituire regolarmente il deposito temporaneo - viene individuato direttamente dal legislatore (attraverso una fictio iuris) e costituisce deroga al criterio generale del “luogo in cui gli stessi sono prodotti”.

Ed invero, per materiale tolto d’opera si intendono quei materiali derivanti da attività di manutenzione che non possono essere considerati tout court rifiuti – ai sensi dei criteri previsti dalla definizione di cui all’art. 183, comma 1, lett. a)3 – in quanto vi è una volontà di reimpiegarli in altre opere.

Ebbene per, tale materiale, qualora rientri nell’ambito di applicazione delle attività di manutenzione previste dall’art. 230 del D. Lgs. n. 152/2006, ovvero nel caso di manutenzioni eseguite su infrastrutture (pubbliche o private) si considera luogo di produzione il “luogo di concentramento dove viene trasportato per la successiva valutazione”.

Ed invero in tale luogo di concentramento dovrà avvenire l’attività di valutazione descritta al comma 2, dell’art. 230, ai sensi del quale “La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni”.

Da ciò, il materiale tolto d’opera:

- deve essere trasportato al luogo di concentramento relativo al sito oggetto di manutenzione;

- deve essere eseguita valutazione tecnica sul materiale tolto d’opera non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;

- se considerato rifiuto segue la disciplina generale del deposito temporaneo.

Conseguentemente, solo quando il materiale - o parte dello stesso - verrà considerato come rifiuto (e comunque non oltre i sessanta giorni previsti dalla norma), il manutentore dovrà procedere ad applicare le regole sul deposito temporaneo sui materiali valutati rifiuti e sulla conseguente tracciabilità di cui all’art. 190 nei modi richiesti dalla legge.

Tale eccezione è stata confermata anche dalla giurisprudenza sulla base della quale “il deposito temporaneo, nell’attuale normativa, continua a caratterizzarsi come una forma del tutto peculiare, di stoccaggio che precede ogni e qualsiasi fase della gestione raccolta, trasporto, smaltimento, recupero e non rientra, pertanto, nel concetto di gestione in quanto si configura sostanzialmente come un prolungamento dell’attività dalla quale si originano i rifiuti” 4. Ciò comporta che sarà cura del manutentore dimostrare l’impossibilità di valutare al momento della produzione del materiale la sua natura o meno di rifiuto.

In tali casi, dunque, il luogo di concentramento, coincide con il luogo giuridico di produzione del materiale, essendo quest’ultimo, in occasione della verifica, quello in cui manutentore assume la decisione di disfarsi, o meno, del materiale derivante dalla propria attività.

In conclusione quanto al luogo di concentramento relativo al materiale tolto d’opera nelle attività di manutenzione ai sensi dell’art. 230 del D. Lgs. n. 152/2006, il Legislatore, invero, sposta in avanti il momento temporale in cui il materiale tolto d’opera diventa (eventualmente) rifiuto e, conseguentemente, sposta anche il momento in cui il manutentore dovrà procedere ad applicare le regole sul deposito temporaneo sui materiali valutati rifiuti e sulla conseguente tracciabilità di cui all’art. 190 nei modi richiesti dalla legge.


1 Art. 183, lett. bb) del D.Lgs n. 152/06.

2 Art. 230 (Rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione delle infrastrutture) del D. Lgs. n. 152/2006.

3 Art. 183, comma 1, lett. a): “rifiuto”: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

4 Cfr. da ultimo, Cass. Pen., Sez. III, n. 6295 dell’8 febbraio 2013.

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