Circolazione mezzo in area privata: come impostare il cronotachigrafo?

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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 179, comma 1 del Codice della Strada1 “Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. […]”.

Il cronotachigrafo è quel dispositivo che permette di registrare i tempi, le distanze e le velocità durante il viaggio e che risponde dunque all’esigenza di vigilare, in primo luogo, sul corretto adempimento degli obblighi riguardanti i periodi di guida e di riposo degli autotrasportatori nonché, indirettamente, sul rispetto della normativa sulla circolazione stradale.

Come è evidente, dunque, tale dispositivo si utilizza durante il periodo di viaggio, ovverosia quando il conducente è in fase di espletamento delle proprie ore lavorative. Con ciò a dire che, pertanto, l’utilizzo di tale macchinario risulta obbligatorio (sicuramente) quando il mezzo è in fase di circolazione stradale.

Ma cosa accade nelle ipotesi in cui un mezzo dotato di cronotachigrafo viene utilizzato all’interno di una proprietà privata? Si pensi ad esempio all’ipotesi in cui un autocarro sia utilizzato all’interno del perimetro di un impianto di trattamento rifiuti per il trasporto degli stessi da un’area all’altra del sito. Tali spostamenti devono essere registrati dal cronotachigrafo?

Ebbene, in primo luogo occorre sottolineare la fattispecie sopra descritta non è sfuggita al legislatore, ed in vero, la stessa, è espressamente prevista in una circolare congiunta (Prot. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22/07/2011 e Prot. 17598 del 22/07/2011) del Ministero dell’Interno e del Ministero dei Trasporti la quale, infatti, precisamente al punto 14 – rubricato Circolazione dei veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla guida - dispone espressamente che:

“La circolazione di veicoli in aree private è sottratta all’ambito di applicazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 561/2006. Perciò, ad esempio, l’attività svolta dal conducente di un veicolo tenuto al rispetto delle predette disposizioni all’interno di un cantiere o di una cava è esclusa dal computo dell’attività di giornaliera. Tuttavia, poiché questa attività impegna il conducente in un lavoro che non gli consente di godere liberamente del proprio tempo, la stessa non può comunque essere considerata come riposo giornalieri o settimanale. Ciò induce a ritenere che l’attività stessa debba essere comunque registrata. Tale registrazione, per i veicoli dotati di cronotachigrafo analogico, può avvenire attraverso annotazioni manuali sul foglio di registrazione in cui sia registrata l’attività come permanenza sul lavoro […]. Per i veicoli dotati di cronotachigrafo digitale, invece, l’attività di cui trattasi può essere registrata selezionando sull’apparecchio di controllo l’opzione “out of scope” o equivalente. Nel computo dei periodi di guida dei conducenti non devono essere ricompresi anche le “altre mansioni” svolte dal conducente che, viceversa, devono essere comprese nel computo generale dell’orario di lavoro per la verifica del rispetto dell’orario di lavoro e delle interruzioni di cui alla Direttiva 2002/15/CE, recepita con il D.lgs. 234/2007.”.

In accordo con tale interpretazione, quindi, l’attività di guida svolta dal conducente in area privata non deve essere sommata ai tempi di guida giornalieri ma deve essere sommata alle generiche attività di lavoro svolte durante la giornata. Come coordinare tale esigenza con l’utilizzo del cronotachigrafo? Ebbene, in tali casi si dovrà semplicemente predisporre il cronotachigrafo nella c.d. modalità “OUT”, la quale dovrà dunque essere inserita quando si entra in una area privata e disattivata in uscita dalla stessa.

Per ciò che concerne la carta del conducente (in accordo con quanto interpretato anche dai esperti di settore) questa dovrà essere:

- inserita se il conducente si trova a bordo del veicolo essendo il responsabile unico delle attività e degli spostamenti; e

- non inserita se il veicolo non è nella disponibilità del conducente e quindi se la responsabilità del veicolo è a carico di altri.

In conclusione, l’attività di trasporto svolta all’interno di un’area privata mediante un mezzo dotato di cronotachigrafo dovrà essere registrata semplicemente con l’attivazione della modalità OUT, la quale dovrà essere disinserita nel momento in cui il mezzo esce dall’area privata.


1 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

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