Che documento deve accompagnare il trasporto delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti?

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Le terre e rocce da scavo possono essere gestite anche come sottoprodotti - e quindi non come rifiuti – al ricorrere di tutte le condizioni previste dall’art. 41 del DPR 13 giugno 2017 n. 120.

Ciò determina un notevole alleggerimento degli oneri gravanti sul loro produttore, in quanto lo stesso non sarà soggetto alle stringenti regole  previste dalla Parte IV del Testo Unico Ambientale (tra le quali, la necessaria compilazione e conservazione del FIR).

Tale fatto non lo rende, tuttavia, esente da qualsivoglia adempimento. Ed infatti, è lo stesso DPR 120/2017, a prevedere – al suo articolo 62 - specifiche prescrizioni per il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti.

Nello specifico, viene previsto che il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti - da un sito di produzione verso un sito di destinazione o di deposito intermedio – deve essere accompagnato da un documento di trasporto, contenente:

i. l’anagrafica del sito di produzione;

ii. l’anagrafica sito di destinazione o del sito di deposito intermedio;

iii. l’anagrafica della ditta che effettua il trasporto;

iv. le condizioni di trasporto (targa automezzo, tipologia del materiale trasportato, quantità trasportata, numero di viaggi, data e ora di carico, data e ora di arrivo);

v. la data di compilazione e la firma,

secondo un Modello, che per semplicità viene allegato allo stesso DPR 120/2017 (cfr. Allegato 7).

Detto documento poi deve essere:

i. redatto in triplice copia3: una per il proponente o per il produttore; una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio;

ii. conservato, dai predetti soggetti, per tre anni;

iii. e reso disponibile, in qualunque momento, all’autorità di controllo.

La predisposizione e conservazione del documento di trasporto di cui sopra, per ogni singola movimentazione, equivale – ai sensi del medesimo art. 6 – al contratto di trasporto di merci su strada, di cui al D.Lgs 21 novembre 2005, n. 2864, anche ai fini dell’accertamento di un’eventuale responsabilità.

In conclusione, per le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione deve essere accompagnato dalla documentazione indicata nell’allegato 7 al DPR 120/2017.


1 Cfr. art. 4 (Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti), comma 2, DPR 13 giugno 2017 n. 120: “[…] le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

a. sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b. il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’articolo 21, e si realizza:

1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c. sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d. soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b)”.

2 Cfr. art. 6 (trasporto) DPR 13 giugno 2017 n. 120.

3 Qualora il proponente e l’esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata anche dall’esecutore.

4 D.Lgs 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore).

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