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In base all’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 è intermediario “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”.
Il Codice dell’Ambiente prevede, poi, a norma dell’art. 212:
- co. 51, l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali quale requisito per lo svolgimento, tra le altre, delle attività di intermediazione dei rifiuti;
- co. 62, l’obbligo di rinnovo ogni cinque anni dell’iscrizione quale titolo per l’esercizio dell’attività di intermediazione.
Ciò consente, per chi voglia esercitare tale attività e ne abbia i requisiti, di dimostrare la sussistenza degli stessi nel tempo, nonché di essere identificato e tracciato dall’Autorità, in quanto l’esercizio libero - privo di abilitazione – è, a tutti gli effetti, illecito.
L’intermediario di rifiuti è, dunque, un soggetto professionale dotato di qualificazione adeguata in ordine alle caratteristiche dei rifiuti e delle connesse esigenze e modalità di movimentazione e destinazione.
Alla figura professionale in esame possono quindi essere demandate tutte le incombenze giuridiche e tecniche necessarie per il corretto trattamento dei rifiuti, e cioè il trasporto e il recupero o smaltimento finale, anche senza la materiale detenzione degli stessi.
Si tratta pertanto di figure professionali destinate ad operare nei confronti dei produttori e dei detentori di rifiuti, ovvero di coloro che sono tenuti a disfarsene nelle forme e con le modalità consentite dalla legge, consistenti appunto nell’avvio a recupero o lo smaltimento.
La funzione tipica degli intermediari consiste, in altri termini, nel mettere a disposizione dei produttori e dei detentori le competenze tecniche necessarie per individuare le forme di trattamento più appropriate dei rifiuti.
Da quanto sin qui rilevato si desume che l’intermediario senza detenzione è soggetto distinto:
- dal produttore, perché non può evidentemente essere intermediario di sé stesso;
- dall’incaricato del trasporto, perché questa attività comporta necessariamente la detenzione del rifiuto;
- dal soggetto che esegue il recupero o lo smaltimento del rifiuto, per le stesse ragioni esposte con riguardo al trasportatore.
L’intermediario può invece svolgere tutte le attività materiali e giuridiche finalizzate al trattamento del rifiuto (ad es.: analisi chimiche, imballaggio, etichettatura, verifica dell’idoneità trasportatore e dei mezzi, del tipo di destinazione e del destinatario, della relativa documentazione di accompagnamento ecc.), ed a tal fine fornisce al proprio mandante tutte le informazioni necessarie a che il rifiuto possa essere conferito in conformità alle regole normative e tecniche vigenti.
In conclusione, conformemente al significato proprio della parola, l’intermediario è quindi colui che organizza per conto di terzi la complessa attività di conferimento dei rifiuti destinati a recupero o smaltimento ed in tale ambito egli si interpone tra i produttori o detentori e le imprese preposte a queste due ultime attività (recupero o smaltimento), con lo scopo di ricercare per i primi le migliori condizioni tecnico - economiche offerte dal mercato3.