Che cosa si intende per intermediario di rifiuti?

Contenuto

In base all’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 è intermediario “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”.

Il Codice dell’Ambiente prevede, poi, a norma dell’art. 212:

  • co. 51, l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali quale requisito per lo svolgimento, tra le altre, delle attività di intermediazione dei rifiuti;
  • co. 62, l’obbligo di rinnovo ogni cinque anni dell’iscrizione quale titolo per l’esercizio dell’attività di intermediazione.

Ciò consente, per chi voglia esercitare tale attività e ne abbia i requisiti, di dimostrare la sussistenza degli stessi nel tempo, nonché di essere identificato e tracciato dall’Autorità, in quanto l’esercizio libero - privo di abilitazione – è, a tutti gli effetti, illecito.

L’intermediario di rifiuti è, dunque, un soggetto professionale dotato di qualificazione adeguata in ordine alle caratteristiche dei rifiuti e delle connesse esigenze e modalità di movimentazione e destinazione.

Alla figura professionale in esame possono quindi essere demandate tutte le incombenze giuridiche e tecniche necessarie per il corretto trattamento dei rifiuti, e cioè il trasporto e il recupero o smaltimento finale, anche senza la materiale detenzione degli stessi.

Si tratta pertanto di figure professionali destinate ad operare nei confronti dei produttori e dei detentori di rifiuti, ovvero di coloro che sono tenuti a disfarsene nelle forme e con le modalità consentite dalla legge, consistenti appunto nell’avvio a recupero o lo smaltimento.

La funzione tipica degli intermediari consiste, in altri termini, nel mettere a disposizione dei produttori e dei detentori le competenze tecniche necessarie per individuare le forme di trattamento più appropriate dei rifiuti.

Da quanto sin qui rilevato si desume che l’intermediario senza detenzione è soggetto distinto:

  • dal produttore, perché non può evidentemente essere intermediario di sé stesso;
  • dall’incaricato del trasporto, perché questa attività comporta necessariamente la detenzione del rifiuto;
  • dal soggetto che esegue il recupero o lo smaltimento del rifiuto, per le stesse ragioni esposte con riguardo al trasportatore.

L’intermediario può invece svolgere tutte le attività materiali e giuridiche finalizzate al trattamento del rifiuto (ad es.: analisi chimiche, imballaggio, etichettatura, verifica dell’idoneità trasportatore e dei mezzi, del tipo di destinazione e del destinatario, della relativa documentazione di accompagnamento ecc.), ed a tal fine fornisce al proprio mandante  tutte le informazioni necessarie a che il rifiuto possa essere conferito in conformità alle regole normative e tecniche vigenti.

In conclusione, conformemente al significato proprio della parola, l’intermediario è quindi colui che organizza per conto di terzi la complessa attività di conferimento dei rifiuti destinati a recupero o smaltimento ed in tale ambito egli si interpone tra i produttori o detentori e le imprese preposte a queste due ultime attività (recupero o smaltimento), con lo scopo di ricercare per i primi le migliori condizioni tecnico - economiche offerte dal mercato3.


1 Art. 212 (Albo Nazionale Gestori Ambientali), co. 5 del D. Lgs n. 152/2006: “L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall’obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all’attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’iscrizione all’Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza”.

2 Art. 212 (Albo Nazionale Gestori Ambientali), co. 6 del D. Lgs. n. 152/2006: “L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime”.

3 Cons. Stato Sez. V, Sent., 11 maggio 2017, n. 2183.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI