Contenuto
La Cassazione Penale nella sentenza del 28 febbraio 2019, n.8684 è tornata a pronunciarsi sulla definizione di “gestore della discarica” ampliandone la portata.
Nel caso di specie, infatti, l’imputato condannato per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29-quaterdecies, comma 31, perché, in qualità di procuratore speciale della Società interessata, con delega a curare il rispetto delle norme in tema di inquinamento ambientale, nonché titolare di autorizzazione integrata ambientale, non aveva osservato l’obbligo di cui al punto 2.10, quinto capoverso, dell’allegato n. 1 del D.Lgs. n. 36 del 2003, che impone la copertura giornaliera dei rifiuti con strato di materiale protettivo, proponeva ricorso in Cassazione, affermando, fra gli altri motivi di doglianza, che, essendo solo un procuratore speciale, non presiedeva alla gestione e al controllo della discarica.
La Corte di Cassazione, nel valutare tale motivo di ricorso, dapprima ha ricordato la definizione di gestore di discarica data dal D. Lgs. n. 36 all’art. 2, comma 1, lett. o), ai sensi del quale “gestore della discarica” è: “il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa”, per poi affermare che “in tale categoria deve essere ricompreso sia il titolare dell’autorizzazione, sia i soggetti che partecipano in concreto a una o più fasi della gestione”.
In base al ragionamento interpretativo degli Ermellini, pertanto, anche il semplice ruolo di procuratore speciale, comporta una responsabilità rispetto alle prescrizioni previste in tema di gestione dei rifiuti.
La corte, inoltre, chiarisce che “ai fini de la sussistenza degli obblighi in capo ai soggetti responsabili della discarica, il decreto in esame, non esclude, da tali adempimenti, eventuali vagli posti a valle di un impianto di triturazione; anzi, al punto 2.10 dell’allegato 1, prevede espressamente che i rifiuti che possano emanare miasmi, debbano essere «al più presto» ricoperti con materiale idoneo e vi debba essere un’adeguata copertura giornaliera. Né il trattamento D1 (deposito sul suolo), né quellc D13 (raggruppamento preliminare), escludono l’obbligo di copertura del rifiuto, previsto, per il caso di specie, nell’autorizzazione”.
Ebbene, nel caso in questione il procuratore speciale era il soggetto individuato ad effettuare la peculiare attività sulla discarica di copertura giornaliera dei rifiuti con strato di materiale protettivo essendo espressamente delegato a tali adempimenti.
Per tali motivi la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso presentato dall’imputato ed a affermato il principio di diritto per cui: la definizione di “gestore della discarica” è comprensiva sia del titolare dell’autorizzazione, sia dei soggetti che partecipano in concreto a una o più fasi della gestione, fra i quali si può pacificamente ricomprendere la figura del procuratore speciale.