Il Ministero dell’Ambiente, con la risposta all’interpello n. 136902 del 23 luglio 2024, interviene sul termine di validità dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, posto che non è previsto nel Testo Unico ambientale, a differenza di quanto fatto per il provvedimento di VIA, alcun termine esplicito.
Nello specifico, domanda se sia corretto che l’autorità competente assegni ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA una durata di validità minima di cinque anni, in analogia al provvedimento di VIA.
Al riguardo, il Dicastero chiarisce che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non ha un limite di efficacia temporale, fatta salva la possibilità per le Regioni di adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, nei limiti delle non arbitrarietà delle scelte regolatorie.
Resta inteso, che l’esclusione di un progetto dalla sottoposizione a VIA continuerà a permanere a condizione che il progetto non sia oggetto di modifiche sostanziali ovvero nelle ipotesi di variazione dello stato dell’ambiente.