A chi spetta la competenza a decidere sulla legittimità dei provvedimenti emanati nel corso di una procedura di autorizzazione di una spedizione transfrontaliera di rifiuti dall’Italia verso l’estero?
Qual è il perimetro oltre il quale gli organi giudiziari italiani non possono spingersi?
Queste le domande alle quali il TAR Campania, nella sent. 9 febbraio 2021, n. 834 ha provato a rispondere interrogandosi sulla propria competenza a intervenire in un procedimento che si inserisce in una cornice normativa complessa che travalica i confini dell'ordinamento nazionale, coinvolgendo disposizioni sia di diritto internazionale convenzionale, sia di diritto europeo.
Infatti, la vicenda dalla quale trae origine la controversia sottoposta al vaglio dei Giudici partenopei riguardava la spedizione, da parte di un’impresa italiana, di un carico di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla Tunisia.
Spedizione che, tuttavia, a seguito di una serie di contestazioni delle Autorità Tunisine, aveva visto costretta l’impresa esportatrice a riportare i rifiuti spediti in Italia a proprie spese, malgrado l’autorizzazione originariamente rilasciata dalle competenti autorità italiane.
Nel dettaglio, infatti, l’impresa in questione, dopo aver richiesto e ottenuto dalla Regione Campania – in quanto Autorità competente del paese di spedizione ai sensi dell’art. 194 D.Lgs. 152/2006 - l'autorizzazione al trasporto transfrontaliero del carico, aveva ricevuto un ordine di respingimento dalle Autorità tunisine la conseguente intimazione a riportare i rifiuti entro il confine nazionale.
La causa?
La Tunisia aveva giudicato illegale il trasporto di rifiuti ritenendo questi ultimi non conformi a quelli dichiarati e soggetti al divieto di introduzione nel Paese ai sensi della Convenzione di Basilea.
La Regione Campania, dunque, sulla scorta di tale provvedimento, pur ribadendo la legittimità dei provvedimenti autorizzativi in precedenza adottati, ordinava all’impresa di provvedere entro 30 giorni al rimpatrio dei rifiuti esportati.
Di qui, dunque, il ricorso avverso gli atti della Regione Campania e del Ministero dell’Ambiente italiano presentato dinanzi al TAR di Napoli dalla società esportatrice, la quale lamentava l’illegittimità dell'ordine di rimpatrio di rifiuti emesso dalla Regione Campania e richiedeva l’attivazione della procedura conciliativa prevista dall’art. 20 della Convenzione di Basilea[1].
Ebbene, a fronte di un quadro normativo così variegato e di una procedura amministrativa che vede coinvolti diversi attori internazionali, il Tribunale amministrativo adito ha ritenuto innanzitutto necessario procedere alla verifica del proprio perimetro di competenza a giudicare la questione.
Verifica che, al di là della valutazione sul merito della questione, ci ha restituito un importante principio di diritto in materia di trasporto oltrefrontiera di rifiuti, ossia quello del difetto assoluto di giurisdizione sui provvedimenti delle Autorità coinvolte nelle procedure di spedizione transfrontaliera e, con particolare riguardo al caso di specie, sull'ordine di rimpatrio di rifiuti emesso dalla Regione Campania in seguito ai provvedimenti emanati dalla Tunisia.
Cerchiamo di comprendere le ragioni alla base di tale decisione.
Secondo i Giudici partenopei, gli atti regionali impugnati dall’impresa esportatrice si inseriscono nell'ambito di un articolato procedimento, che non si limita alle determinazioni delle Amministrazioni nazionali e regionali – su cui il Giudice avrebbe piena facoltà di esprimersi - ma che trova i suoi presupposti in un provvedimento e nelle valutazioni svolte dall’autorità tunisina.
Autorità investita, ai sensi della Convenzione di Basilea, del potere di autorizzare l’ingresso dei rifiuti nel Paese, e dunque, ad avviso del Tribunale Amministrativo, non suscettibile di essere giudicata, nelle proprie decisioni, dal giudice interno.
Ecco spiegato perchè i Legislatori degli Stati Contraenti hanno scelto che fosse la stessa Convenzione di Basilea a tutelare le loro funzioni sovrane in ordine alle determinazioni da assumere ai fini della movimentazione transfrontaliera dei rifiuti, prevedendo:
- un mero dovere di tempestiva informazione alla controparte dei provvedimenti adottati (articolo 13);
- il conseguente obbligo dello Stato esportatore di provvedere tempestivamente alla reimportazione dei rifiuti (articolo 8).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, per i Giudici campani la giurisdizione del TAR deve ritenersi del tutto esclusa perché l'atto amministrativo regionale di rimpatrio dei rifiuti si pone come provvedimento subordinato ad un atto di uno Stato straniero frutto di valutazioni non sindacabili dagli organi giurisdizionali italiani.
[1] Art. 20 (Regolamento delle controversie) Convenzione di Basilea
“1. Qualora, fra Parti, non ci si potesse intendere sull’interpretazione, sull’applicazione o sull’osservanza della presente Convenzione o di uno dei suoi protocolli, le Parti in causa si sforzeranno di dirimere la controversia mediante trattative o qualsiasi altra via pacifica di loro scelta.
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