Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, l’intervento della Commissione su importazioni e transito

NEWS, 16/12/2021

La Commissione europea, con il Regolamento (UE) 2021/1891 del 26 ottobre 2021, modifica il reg. (UE) 142/2011 che stabilisce le misure di attuazione per le norme sanitaria e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti da essi derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, anche per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e l’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.
Le modifiche attengono innanzitutto le prescrizioni di cui al capo II dell’Allegato XIV, modificando la riga 14 della Tabella II, relativa ai sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e di prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi. Sono stati, altresì, modificati i modelli di certificati sanitari per le importazioni nell’Unione o il transito attraverso di essa di sottoprodotti di origine animali destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e ad usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali (allegato XV, capo 3(F) e capo 8).
Infine, è stato rettificato il certificato sanitario relativo alla spedizione o il transito nell’Unione europea di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali (Allegato XV, capo 10(B)).

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