Scarichi: limiti anche per le PFAS

NEWS, 28/05/2024
Cons. di Stato, Sez. IV, sent. del 2 aprile 2024, n. 2986

Con la pronuncia in questione il Consiglio di Stato si è pronunciato in tema di PFAS (sigla per sostanze perfluoralcilate), con riferimento alla più generale nozione di inquinamento.
Il caso di specie traeva origine dall’appello avanzato da una società, titolare di un impianto di smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato la potestà della Regione di imporre, tramite il procedimento di revisione dell’AIA, valori limiti alle PFAS negli scarichi.
In tesi dell’appellante tale comportamento sarebbe stato illegittimo perché, fra gli altri, le sostanze in questione non sono espressamente ricomprese, dalle normative nazionali e comunitarie, tra quelle inquinanti.
I Giudici di palazzo Spada, disattendendo le argomentazioni fornite, hanno chiarito che, ai sensi dell'art. 74 del D.lgs. n. 152 del 2006, l'inquinamento è ravvisabile non solo quando nell'ambiente vengono introdotte sostanze sicuramente nocive, ma anche nel caso di pericolosità solo potenziale, ovvero di sostanze che "possono nuocere" alla salute umana.
In altri termini, sempre secondo la norma citata, lettera gg) del comma 2, il concetto di sostanza inquinante comprende "in particolare" le sostanze tabellate, ma non è esaustivo, riflettendo con ciò un dato scientifico scontato, per cui la pericolosità di una sostanza può emergere dopo periodi anche lunghi di uso in cui la si ritiene innocua.

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