Il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 14 giugno 2022, n. prot. 51090, ha fornito alcune raccomandazioni in merito alla previsione all’interno dei PTPCT di idonee misure di rotazione del personale dirigenziale. Tale misura rappresenta una prassi virtuosa che le Amministrazioni devono seguire, anche tramite la formazione finalizzata a rendere interscambiabili i vari ruoli dei dipendenti.
È stato, quindi, affermato che “affinché la rotazione sia un efficace argine a fenomeni di maladministration, deve avvenire con una variazione reale dei compiti e delle funzioni del dipendente, sia riferite a responsabiltà dirigenziali che non dirigenziali, pur se la rotazione è applicata all’interno dello stesso ufficio o tra uffici diversi” .
Ciò premesso “gli atti di riorganizzazione che di fatto lasciano immutate le mansioni al singolo dipendente, e variano solamente la denominazione del Servizio/Ufficio, non possono essere considerati al fine della rotazione, così come il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo parziale o di P.O. ad intermittenza”
Per una corretta applicazione della misura il parametro di riferimento è dato dal PNA 2019 (Delibera n. 1064 del 13/11/2019) il cui allegato 2 La rotazione “ordinaria” del personale specifica che negli uffici individuati come a più elevato rischio di corruzione, sarebbe preferibile che la durata dell’incarico fosse fissata al limite minimo legale. Alla scadenza, la responsabilità dell’ufficio o del servizio dovrebbe essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata dal dirigente uscente. Invero, l’istituto della rotazione dirigenziale, specie in determinate aree a rischio, dovrebbe essere una prassi “fisiologica”, mai assumendo carattere punitivo e/o sanzionatorio.