Rifiuti urbani: pubblicati i tanto attesi chiarimenti del MITE

EDITORIALE, 26/04/2021

Toriniamo sulla tanto dibattuta nuova nozione di rifiuti urbani per segnalare che il 12 aprile 2021, il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la tanto attesa circolare di chiarimenti.

Diversi sono i profili analizzati dal MITE.

Il primo riguarda il “coordinamento tra art. 238 TUA e art. 1, co. 649 l. 147/2013 in materia di TARI” rispetto a cui il ministero chiarisce – in base ad una lettura sistemica delle norme – la necessità di riconoscere la riduzione della quota variabile della TARI in caso di avvio a qualunque processo di recupero, e non solo in caso di riciclo.

Il secondo attiene alla “determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva” rispetto a cui – tra le altre cose - viene confermata l’operatività del termine minimo di 5 anni.

Il terzo concerne i “locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza”, con particolare focus su:

  • attività industriali: ex art. 184, co. 3, lett. c) si chiarisce che, nonostante la mancata inclusione nell’allegato L-quinquies sulle attività produttrici di rifiuti urbani delle “attività industriali dei capannoni di produzione”, dall’art. 184, co. 3, lett. c) TUA si ricava che esse sono suscettibili di produrre sia rifiuti speciali, sia rifiuti urbani: pertanto, solo le superfici su cui viene svolta attività di lavorazione industriale sono escluse dalla Tari, la quale si applicherà invece alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio le mense.
  • attività artigianali ex art. 184, co. 3, lett. d): si chiarisce che valgono le medesime considerazioni espresse con riguardo alle attività industriali
  • attività agricole, agroindustriali e della pesca ex art. 184, co. 3, lett. a): si chiarisce che, conformemente alle norme UE, i rifiuti prodotti dalle predette attività sono sempre speciali; tuttavia, facendo leva sulla disposizione di chiusura di cui all’allegato L-quinquies – secondo la quale le attività “analoghe” a quelle ivi elencate “si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe” – per le utenze agricole che presentano caratteristiche analoghe è prevista la “possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater”.

Il quarto, infine, riguarda la “possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico”, ove si chiarisce che “tale possibilità è esclusa dalle disposizioni unionali, recepite puntualmente nell’ordinamento italiano”.

Ebbene, fatta la Circolare arrivano subito le prime critiche!

Infatti, già in data 15 aprile 2021, ANCI ha indirizzato al Ministero della Transizione ecologica e al Ministero dell’economia e delle finanze una richiesta di intervento urgente sulle agevolazioni Tari e sulla disciplina dei rifiuti.

Invero, secondo l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la Circolare del MITE del 12 aprile non avrebbe recepito le istanze già formulate da ANCI sul punto che chiede quindi a gran voce un “intervento, anche normativo, a fronte della grave situazione che si sta proliferando sul sistema tariffario e fiscale del servizio rifiuti”.

In tale quadro, sono indubbie le gravi difficoltà che il sistema di gestione dei rifiuti sta attraversando se si considera, da un lato, l’emergenza epidemiologica e, dall’altro, la tanto discussa attuazione degli atti di regolazione emanati da ARERA sul metodo tariffario, non ancora “digeriti” dalle amministrazioni comunali e dai gestori, per quanto di rispettiva competenza.

Difficoltà che sono certamente aggravate dalla grande confusione che ancora persiste sulla gestione dei nuovi rifiuti simili agli urbani

Intanto, anche dalle Regioni arrivano i primi atti di indirizzo.

Invero, dopo la legge della Regione Emilia-Romagna emanata alla fine del 2020, anche la Toscana interviene in materia di rifiuti urbani con il provvedimento del 16 aprile 2021, n. 14.

La disposizione prevede che le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico lo comunichino al comune e all’affidatario del servizio, a pena di irricevibilità, entro il termine 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell’Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente, allegando l’accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Analoga scadenza hanno le ipotesi di rientro dal mercato al servizio pubblico.

Per ciò che concerne l'anno in corso la norma ribadisce che, per le comunicazioni già effettuate e per quelle che saranno effettuate entro il 31 di maggio l'operatività è immediata. Viceversa, le comunicazioni ricevute dopo tale data saranno operative a partire dal 2022.

Come opereranno le restanti Regioni? Vi terremo aggiornati!

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