Rifiuti sanitari sterilizzati, sono urbani a prescindere dallo smaltimento finale

NEWS, 27/03/2024
I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato, secondo lo specifico procedimento di cui agli artt. 2, comma 1, lett. m) e 7, comma 2, DPR 254/2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive.

Lo chiarisce il MASE, rispondendo ad un interpello formulato dalla Regione Toscana, che si interrogava sul rapporto tra la normativa speciale sui rifiuti sanitari del 2003 e le previsioni normative del 2020, che dapprima sottoponevano al regime giuridico dei rifiuti urbani i rifiuti a rischio infettivo sterilizzati nelle strutture sanitarie, limitatamente ad un periodo connesso alla cessazione dello stato di emergenza legato alla diffusione del COVID-19 (DL 23/2020), e successivamente rendevano tale gestione definitiva (DL 76/2020).

Il Ministero, quindi, ribadisce che per questa categoria di rifiuti viene stabilita ex lege la classificazione come urbani; pertanto, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 200301).

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