Rifiuti da demolizione e costruzione fai da te, il Ministero ammette il conferimento nei centri di raccolta

NEWS, 19/02/2021

Secondo il novellato art. 183 comma 1 lett. b-sexies) del TUA, i rifiuti da costruzione e demolizione, sono espressamente esclusi dal novero dei rifiuti urbani.

L’esplicita esclusione ha generato immediatamente delle perplessità in merito alla possibilità di conferire detti rifiuti ai centri di raccolta ai sensi del DM 8 aprile 2008, inducendo le Regioni ad intervenire in maniera discorde.

Al fine di dirimere i dubbi emersi, il MATTM è intervenuto sul tema con la circolare n. 10249 del 02 febbraio 2021, chiarendo che i rifiuti da demolizione e costruzione di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-sexies), TUA, “si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa”.

Di conseguenza secondo il MATTM i rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in conformità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i”.

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