Responsabile tecnico, prorogati i termini del regime transitorio

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto n. 120 del 3 giugno 2014, relativo alla definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale gestori ambientali, attribuisce al Comitato nazionale la determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico.

Al riguardo, con deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, il Comitato nazionale fissava i requisiti del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del Dm 120/2014, prevedendo specifiche disposizioni transitorie per i soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore di detta disposizione.

Ebbene, era ivi previsto che i responsabili tecnici di imprese e/o enti potevano continuare a svolgere l’attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della deliberazione, ossia il 16 ottobre 2017, nonché la possibilità di sostenere la verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021.

Tutto ciò posto, con la recente deliberazione n. 9 del 28 luglio 2021, il Comitato nazionale interviene in ordini a tali termini, alla luce delle disposizioni adottate per far fronte all’emergenza da Covid-19, mediante le quali sono state sospese le verifiche di idoneità dei responsabili tecnici.

Pertanto, con la summenzionata deliberazione, si provvede a prorogare il regime transitorio al 16 ottobre 2023, mentre le verifiche di aggiornamento potranno sostenersi dal 1° gennaio 2022.