Reg 1418/2007 modificato! Nuove indicazioni per i rifiuti spediti a recupero

NEWS, 17/11/2021

Ai sensi dell’art. 37 reg. (CE) 1013/2006, i paesi cd. non OCSE possono inviare alla Commissione europea conferme ed indicazioni procedurali in ordine alla possibilità di esportare, ai fini del recupero, i rifiuti elencati nell’allegato III o III A del citato regolamento, per i quali l’esportazione non è vietata. Le indicazioni così raccolte sono confluite nel reg. (CE) 1418/2007, come espressamente previsto dal secondo comma del richiamato art. 37, in forza del quale “(…) la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute (…)”. Pertanto, per esportare i rifiuti destinati al recupero presso tali paesi occorre che ci si conformi alle opzioni previste, dal momento che per specifici rifiuti è stato precisato se l’esportazione:
• è vietata;
• è soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive secondo le modalità di cui all’art. 35 reg. (CE) 1013/2006;
• non è soggetto a nessun controllo nel paese di destinazione;
• è soggetto ad altre procedure di controllo alle quali i rifiuti saranno assoggettati nel paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile.
Come previsto all’art. 37, comma 2, reg. (CE) 1013/2006, la Commissione è tenuta ad aggiornare periodicamente il regolamento del 2007. A tanto si è provveduto con il recente reg. (UE) n. 1840/2021 del 20 ottobre 2021. Tale regolamento è intervenuto precisamente sull’allegato al reg. 1418/2007, modificandolo.
Ne consegue, che possono essere cambiate le indicazioni fornite dai paesi non OCSE in ordine alle procedure di esportazione di specifici rifiuti. L’intervento di modifica, quindi, obbliga gli operatori del settore a conformarsi rapidamente, posto che il recente regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

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