Quando si può escludere la responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti?

EDITORIALE, 20/07/2021

L’art. 178 D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione”.

Si fonda, dunque, con tale disposizione quel principio di responsabilità congiunta - responsabilizzazione e cooperazione - dei soggetti interessati alla gestione dei rifiuti che accompagna la materia ambientale.

A tal proposito l’art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006 - rubricato “Responsabilità della gestione di rifiuti” - prevede espressamente la esclusione dalla responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti nei seguenti casi:

  • conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  • conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario; ovvero
  • nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, qualora, oltre al formulario di identificazione, abbiano ricevuto un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento[1][2].

Tali adempimenti, pertanto, sono imprescindibili al fine di vedersi – produttore e detentore – sgravati dalla responsabilità nella realizzazione di un illecito. 


[1]La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

[2] Comma introdotto dal Decreto Legge 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. 

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