L’art. 178 D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione”.
Si fonda, dunque, con tale disposizione quel principio di responsabilità congiunta - responsabilizzazione e cooperazione - dei soggetti interessati alla gestione dei rifiuti che accompagna la materia ambientale.
A tal proposito l’art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006 - rubricato “Responsabilità della gestione di rifiuti” - prevede espressamente la esclusione dalla responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti nei seguenti casi:
Tali adempimenti, pertanto, sono imprescindibili al fine di vedersi – produttore e detentore – sgravati dalla responsabilità nella realizzazione di un illecito.
[1]La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.
[2] Comma introdotto dal Decreto Legge 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.