Nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 184 del 2021 attuativo della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Tale decreto, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001, l’art. 25-octies.1 rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad ulteriori fattispecie del codice penale. Nel nuovo articolo del decreto 231, infatti, sono state inserite le seguenti fattispecie criminose:
Le fattispecie criminose considerate dall’art- 25-octies-1 del decreto 231, inoltre, non finiscono qui in quanto il comma 2 della norma punisce la commissione di ogni altro delitto previsto dal Codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, anche in tal caso con sanzioni pecunaire da minimo 300 quote a massimo 800 quote le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. Dopo questa carrellata di nuovi reati 231, quindi, appare evidente che gli enti dovranno prestare ancora più attenzione ai comportamenti dei propri soggetti apicali o sottoposti e valutare anche l'aggiornamento dei propri Modelli 231, prevedendo protocolli preventivi idonei a tutelarli dalla eventuale responsabilità 231 ai sensi del nuovo art. 25-octies.1