Pubblicato il D. Lgs. n. 184 del 2021: aumentano i reati presupposto della responsabilità dell'ente

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 184 del 2021 attuativo della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Tale decreto, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001, l’art. 25-octies.1 rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad ulteriori fattispecie del codice penale.
Nel nuovo articolo del decreto 231, infatti, sono state inserite le seguenti fattispecie criminose:

  • il reato di “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" di cui all’Art. 493-ter c.p. punito con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché con le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2;
  • il reato di “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" ex Art. 493-quater c.p. che, peraltro, è un reato nuovo non solo per la normativa 231 ma per la disciplina penale in generale, in quanto è stato introdotto nel Codice Penale proprio per il tramite del D. Lgs. n. 184 del 2021, ed è volto a sanzionare tutte quelle condotte che possono essere funzionali agli altri reati in materia di frodi falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. In questo caso la sanzione 231 è la sanzione pecuniaria sino a 500 quote, nonché le misure interdittive di cui all’art. 9 comma 2;
  • il reato della “Frode informatica” di cui all’Art. 640-ter c.p. che, sebbene già previsto nel decreto 231 nei dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui all’art. 24, nell’ambito dell'articolo 25-octies.1, viene considerato nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale ed è punita con la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Le fattispecie criminose considerate dall’art- 25-octies-1 del decreto 231, inoltre, non finiscono qui in quanto il comma 2 della norma punisce la commissione di ogni altro delitto previsto dal Codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, anche in tal caso con sanzioni pecunaire da minimo 300 quote a massimo 800 quote le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. Dopo questa carrellata di nuovi reati 231, quindi, appare evidente che gli enti dovranno prestare ancora più attenzione ai comportamenti dei propri soggetti apicali o sottoposti e valutare anche l'aggiornamento dei propri Modelli 231, prevedendo protocolli preventivi idonei a tutelarli dalla eventuale responsabilità 231 ai sensi del nuovo art. 25-octies.1