PNRR e la lotta alle infiltrazioni mafiose

EDITORIALE, 08/11/2021

Di recente il Legislatore è intervenuto in materia di interdittive antimafia, andando a ridisegnare la procedura per l’applicazione delle stesse.

Nello specifico, per il tramite del Decreto-legge n. 152 del 2021 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, è stato modificato l’art. 92 del D. Lgs. n. 159 del 2011, nel quale è stato introdotto il contraddittorio con il Prefetto, preventivo al rilascio dell’interdittiva antimafia. 

A seguito di tale intervento legislativo, infatti, qualora il Prefetto ritenesse sussistenti le condizioni per l’applicazione dell’interdittiva antimafia, dovrà comunicarlo alla parte interessata attribuendo un termine di 20 giorni per formulare osservazioni scritte o richiedere l’audizione ai sensi dell’art. 93[1]commi commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. 159 del 2011.

Al termine di tale contraddittorio, laddove non vi dovessero essere i presupposti per rilasciare l’informazione antimafia liberatoria, il Prefetto provvederà o ad applicare l’informazione interdittiva antimafia o ad applicare le misure preventive di cui al nuovo art. 94-bis.

Per il tramite della novella normativa in questione, invero, nel D. Lgs. 159/2011 (C.d. codice antimafia) è stato introdotto anche l’art. 94-bis rubricato “Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”.

Tale norma prevede una nuova misura applicabile a tutte quelle imprese in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa sono occasionali. In particolare, in base al nuovo art. 94-bis, laddove il Prefetto dovesse accertare che i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescriverà all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di determinate misure che consentono comunque alla medesima impresa, società o associazione di continuare a operare sotto la vigilanza dell’Autorità statale.

Fra le suddette misure, il novello art. 94-bis del D. Lgs. n. 152 del 2021 prevede l’adozione e l’efficace attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 del 2001, con particolare richiamo all’art. 24-ter di tale decreto relativo per l’appunto ai “delitti di criminalità organizzata”.

Unitamente alle misure di cui all’art. 94-bis il Prefetto potrà nominare anche uno o più esperti (massimo tre) con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa.

Laddove al termine di applicazione delle misure dovesse emergere il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto rilascerà un'informazione antimafia liberatoria, effettuando le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Per il tramite di tale intervento legislativo, pertanto, sono aumentati i benefici derivanti dall’adozione ed efficace attuazione del Modello 231[2], estendendosi in tale caso al campo delle interdittive antimafia e consentendo alle imprese coinvolte da fenomeni di infiltrazione occasionale di rimediare ed evitare l’applicazione dell’interdittiva.


[1] Art. 93 (Poteri di Accesso e accertamento del Prefetto), del D. Lgs. 159 del 2011, commi 7,8 e 9:

“7. Il prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.

8.All'audizione di cui al comma 7, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.

  1. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato”.

[2] Fra questi si ricordano la riduzione del premio INAIL (Modulo OT23) e l’ottenimento di un punteggio aggiuntivo per il rating di legalità.

 

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