Obbligo di gestire gli PFU sull’intero territorio nazionale, ribaltato il TAR e ristabilito l’obbligo

NEWS, 04/06/2024
Cons. Stato, sez. IV, sent. del 21 maggio 2024, n. 4519

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4519/2024, ribalta la decisione del TAR Lazio che, accogliendo il ricorso proposto da una società operante nel campo dell’importazione e vendita di nuovi pneumatici, annullava le disposizioni del DM 182/2019 nella parte in cui imponevano l’obbligo di gestione dei PFU sull’intero territorio per gli operatori del settore che immettevano sul mercato del ricambio almeno 200 tonnellate di pneumatici l’anno (art. 5, comma 2).
Nello specifico, il TAR riteneva che tale previsione violassero l’art. 228 TUA, nonché il principio di concorrenza, il principio di libera iniziativa economica, il principio di proporzionalità e, infine, il principio di ragionevolezza.
Diversamente, i Giudici di Palazzo Spada ritengono che la disposizione impugnata non violi la norma attributiva del potere (l’art. 228 TUA) e i principi di riferimento. Nello specifico, si ritiene che la norma primaria, pur non prevedendo l’obbligo di gestire il recupero degli pneumatici fuori uso sull’intero territorio nazionale, neppure lo esclude e, anzi, essa correla la gestione dei quantitativi di PFU da gestire a quelli “destinati alla vendita sul territorio nazionale”, dando così un testuale rilievo e risalto a tale ambito/dimensione territoriale.
Il consiglio di Stato, poi, ritiene che la disposizione in commento non sia contraria alle norme della cd. direttiva “madre” sui rifiuti (Dir. 2008/98/CE) sui requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore, nonché ai principi di concorrenza, di libera iniziativa economia, di proporzionalità e di ragionevolezza.
Invero, si sostiene, tra l’altro, che questi risultano adeguatamente salvaguardati sia dalla previsione della possibilità di gestire in forma individuale il recupero degli PFU, sia dalla possibilità di costituire nuove forme associate di gestione, non essendo stato dedotto dalla ricorrente né constando al Collegio che sia necessario aderire ai soli consorzi esistenti.
Si conclude, che a fronte dell’accertamento circa la legittimità dell’art. 5, comma 2, DM 182/2019, ne consegue la legittimità delle altre norme che sono state annullate dal TAR, in quanto trattasi di norme che si limitano a dettare prescrizioni attuative ed esecutive dell’obbligo puntualmente sancito dalla prima.

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