Nuovo datore di lavoro e conseguenze in materia di deleghe e subdeleghe di funzioni

EDITORIALE, 23/08/2021

Nelle organizzazioni aziendali accade spesso di dover procedere alla nomina di un nuovo Datore di Lavoro.

La variazione del Datore di Lavoro, inoltre, può sussistere anche nel caso di rinnovo del CdA in quanto, quando non ci sono specifiche attribuzioni in tal senso, il ruolo di Datore di Lavoro è svolto proprio dall’Organo di governo.

Le suddette circostanze hanno posto le aziende di fronte al seguente dubbio: è possibile “ratificare” le deleghe di funzioni in materia di sicurezza e ambiente conferite dal precedente Datore di Lavoro o è necessario procedere ad un nuovo conferimento?

La risposta a tale quesito è desumibile dalle caratteristiche proprie della delega di funzioni così come regolamentata dall’art. 16 del d. lgs. 81 del 2008 ed applicata, per effetto della giurisprudenza, anche nel settore ambientale.

A tal proposito si rappresenta che costituiscono elementi essenziali della delega la personalità̀ della stessa derivante dall’accettazione per iscritto dal delegato (o eventuale sub-delegato nominato dal delegato stesso), nonché dal possesso, in capo al delegato, di tutti i requisiti di professionalità̀ ed esperienza richiesti dalla specifica funzione oggetto di delega per cui viene scelto.

La personalità̀ della nomina, è espressione di un rapporto, quello fra delegante e delegato, caratterizzato dal c.d. “intuitu personae”, ovvero dal fatto che la scelta del delegato tiene conto delle personali capacità e professionalità̀ di questi ultimi.

L’intuitu personae che caratterizza la scelta del delegato per i requisiti di capacità professionale ed esperienza, inoltre, non si configura solo rispetto a questo ultimo, ma anche rispetto al Datore di Lavoro (delegante) che soggettivamente sceglie il delegato sulla base di una propria ed autonoma valutazione.

Anche il delegante infatti è chiamato a scegliere intuitu personae il delegato, alla luce del fatto che, in caso di scelta impropria del collaboratore, permarrebbe la responsabilità̀ del delegante (culpa in eligendo).

In ragione di ciò, quindi, si deve dedurre che ogni modifica soggettiva del rapporto in essere fra delegante e delegato come, la sostituzione del Datore di lavoro delegante, comporta automaticamente la cessazione di tale rapporto unitamente alla relativa delega, con la necessità di procedere, laddove ve ne sia l’intenzione, con un nuovo conferimento.

Le deleghe conferite dal precedente Datore di Lavoro, infatti, non possono continuare ad esistere senza un atto formale di conferimento da parte del nuovo Datore di Lavoro tramite il quale, appunto, lo stesso sceglie personalmente i soggetti da delegare, anche se tale scelta si dovesse tradurre nella riconferma, dal punto di vista sostanziale, dei precedenti delegati.

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