Misure interdittive 231 e bonus per beni strumentali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 2020), ha disciplinato il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, estendendo la possibilità per le imprese di beneficiarne per tutti gli investimenti del genere che sono effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.
La suddetta Legge, tuttavia, ha previsto l’esclusione da tale agevolazione per le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9 (sanzioni amministrative), comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Ma come opera l’esclusione dal beneficio in questione per le imprese destinatarie di misure interdittive 231? Come deve essere interpretata la disposizione della Legge di bilancio 2021? A rispondere a tale quesito ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 avente per oggetto “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti”.
Nello specifico l’Agenzia delle Entrate, dopo aver rammentato che “l’applicazione delle sanzioni interdittive indicate dall’articolo 9 comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, comporta una limitazione temporanea nell’esercizio di un diritto o di una facoltà da parte del soggetto destinatario della sanzione e che l’articolo 13 (sanzioni interdittive), comma 2, del richiamato decreto legislativo stabilisce un limite minimo e un limite massimo alla durata della predetta limitazione” ha precisato che “l’esclusione soggettiva dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dal comma 1052 della legge di bilancio 2021 – e, precedentemente, dall’articolo 1, comma 186, della legge di bilancio 2020 – debba riguardare il medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva”.
Con ciò a dire che gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dall’impresa durante il periodo di applicazione della misura interdittiva 231, sono del tutto irrilevanti rispetto all’agevolazione del credito di imposta di cui alla Legge di bilancio 2021, con la conseguenza che i costi sostenuti in quel lasso di tempo, non andranno calcolati a tal fine. Volendo semplificare ulteriormente quanto sopra ci si riporta all’esempio fatto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare in commento per cui “un “periodo di interdizione” di 6 mesi che va dal 1° marzo 2021 al 1° settembre 2021 comporterà l’impossibilità, per l’impresa destinataria della sanzione interdittiva, di fruire del credito d’imposta relativamente ai costi degli investimenti effettuati nel medesimo periodo temporale (1° marzo 2021 – 1° settembre 2021)”.
L’esclusione da un beneficio, come quello del credito d’imposta per beni strumentali a causa, dell’applicazione di sanzioni interdittive 231, pertanto, non può che rappresentare un’ulteriore occasione per ribadire ancora l’importanza per le imprese di tutelarsi e prevenire la realizzazione di illeciti 231 e l’applicazione delle corrispondenti sanzioni, tramite la predisposizione ed attuazione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo efficace