Microraccolta: le principali novità

EDITORIALE, 10/09/2021

Ad oggi la microraccolta è disciplinata all’art. 193 comma 14 del D Lgs. n. 152/2006 così come modificata dal recente intervento del legislatore con il D. Lgs. n. 116/2020.

Ma quali sono le principali novità sul punto?

Non possiamo, infatti, nascondere che tale istituto ha riscontrato diverse criticità applicative nella precedente formulazione, in particolare quanto a:

  • Le tempistiche entro cui era consentita; posto che si parlava del “più breve tempo tecnicamente possibile”
  • La registrazione delle tappe intermedie; posto che era previsto che “nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate.

Invero, gli accorgimenti adottati dal legislatore riformatore hanno contribuito a delimitare con più certezza il dato temporale poiché il termine è stato normativamente ricondotto alle 48 ore.

Quanto all’altro aspetto, tuttavia, per superare le incertezze della suddetta statuizione è stato necessario un ulteriore intervento del MITE - ci si riferisce alla circolare del 14 maggio 2021 n. 51657 - con cui si è espressamente affermato che con riferimento all’annotazione delle tappe intermedie e del percorso effettuato, tali informazioni possono essere inserite all’interno del formulario nel campo annotazioni, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’ambiente GAB/DEC/812 del 4 agosto 1998.

Conclude, infine, il Ministero che essendo la modulistica di riferimento al momento senza precisi modelli da allegare al FIR per la raccolta delle informazioni richieste nel caso di attività di microraccolta, si starebbe valutando, “nella definizione del nuovo modello di formulario la possibilità di introdurre un modello allegato semplificato con l’indicazione dei singoli punti presa. Nelle more dell’adozione dei nuovi modelli non si ritiene accoglibile l’introduzione di un modello allegato all’attuale FIR”.

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