L’utilizzo di claim “green” in pubblicità di prodotti inquinanti non è sempre vietato

NEWS, 14/05/2024
Cons. Stato, sez. IV, sent. del 23 aprile 2024, n. 3701

Non integra una pratica commerciale scorretta l’impiego di claim “green” in una campagna pubblicitaria di prodotti che sono in certa misura inquinanti, ma che presentano, rispetto ad altri, un minor impatto ambientale.
È questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3701 del 23 aprile 2024, in relazione ad un caso di pubblicità che metteva in risalto la valenza ecologica di un combustibile, ritenuta scorretta dall’AGCM tramite apposito procedimento per l’utilizzo nella stessa, tra le altre cose, dei claims “green/componente green”, “rinnovabile”, “aiuta a proteggere l’ambiente”.
I giudici amministrativi hanno ritenuto che le modalità̀ concrete con cui era stata condotta la campagna pubblicitaria in oggetto non valessero ad integrare una pratica commerciale scorretta, poiché dalla normativa di specie vigente l’uso di un claim “verde” rispetto a prodotti potenzialmente inquinanti non sia in radice vietato, bensì consentito seppur con l’uso di cautele specifiche, quali ad esempio la presenza di messaggi di accompagnamento al claim principale o altri accorgimenti grafici in grado di precisare e contestualizzare l' informazione veicolata a "primo contatto".
In altri termini, rispetto a qualsiasi prodotto, è vietato l’impiego di un claim “verde” che sia generico e non specifico, fatto salvo l’operatore economico che dimostri l’eccellenza delle prestazioni ambientali del prodotto attraverso (alternativamente) la conformità al cd. “Ecolabel UE”, ad un sistema di assegnazione di marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 o corrispondendo alle migliori prestazioni ambientali per una caratteristica ambientale specifica in conformità di altre normative dell’Unione applicabili, come il reg. (UE) 2017/1369 sull’etichettatura energetica.

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