L'INAIL proroga i termini della sorveglianza sanitaria eccezionale

NEWS, 07/04/2021

L’art. 83 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 aveva introdotto la cd. sorveglianza sanitaria eccezionale. Più in particolare, “fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [sorveglianza sanitaria speciale], per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
Tale sorveglianza sanitaria eccezionale si concreta in una visita per i lavoratori particolarmente a rischio.
In questo contesto, pertanto, per i datori di lavoro che non hanno nominato un medico competente, in quanto non obbligati a farlo ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. a), d.lgs. 81/2008, si è prevista la possibilità di richiedere la visita medica alle sedi territoriali dell’Inail, che la effettueranno con i propri medici del lavoro.
Ebbene, ai sensi dell’art. 19 d.l. 31 dicembre 2021, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21 la disposizione in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale è stata prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.
Conformemente al dettato normativo, il 2 marzo 2021 l’INAIL ha comunicato sul proprio sito istituzionale che sino al 30 aprile 2021 i datori di lavoro non obbligati alla nomina di un medico competente potranno richiedere la visita medica dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, mediante il relativo servizio online.

Ambiente Legale INFORMA