A maggio del 2021, il Governo ha varato il decreto-legge n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), c.d. decreto semplificazioni 2, che tra le varie misure prevede anche l’art 35, relativo alle “Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare”.
L’art. 35 contiene svariate disposizioni in materia ambientale, che modificano alcune parti del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente), in particolare al comma 1, lett. g), punto 3, viene disposto di modificare le lettere dalla c) alla g-quinquies), comma 1, dell’art. 206-bis (Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti), del D. Lgs. 152/2006. Queste norme contengono tutta una serie di previsioni, in capo al Ministero della Transizione Ecologica, che si ripercuotono sulla responsabilità estesa del produttore, tra cui:
• il MITE dovrà analizzare le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti e verificare le misure adottate ed il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa, per accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore;
• il MITE dovrà effettuare verifiche sul funzionamento dei sistemi di gestione dei rifiuti istituiti a norma dell’art. 178-bis (Responsabilità estesa del produttore) e dell’art. 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore) del D. Lgs. 152/2006, relativamente agli obblighi posti dalla responsabilità estesa del produttore.