La natura dei Consorzi stabili in una recente sentenza del Consiglio di Stato

EDITORIALE, 20/11/2021

Nell’ambito dei contratti pubblici, i Consorzi stabili come partecipano alle gare di appalto? Ma soprattutto, quando si può parlare di Consorzio stabile?

A queste domande ha recentemente risposto la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8331 del 14 dicembre 2021, nella quale i giudici di Palazzo Spada hanno offerto un articolato riepilogo sui requisiti dei Consorzi stabili e sull’essenza degli stessi.

L’occasione è fornita dall’impugnazione, da parte della seconda classificata ad una gara per l’appalto di lavori, di un provvedimento di aggiudicazione ad un Consorzio stabile.

La ricorrente, più in particolare, lamentava che l’aggiudicataria (in spregio a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione) non sarebbe stata in possesso dei requisiti necessari per essere considerata un Consorzio stabile, difettando completamente del necessario requisito strutturale della “comune struttura di impresa”.

Più in particolare, a sostegno di quanto affermato, la seconda classificata adduceva:

  • la mancanza in dotazione di un proprio organico;
  • l’esiguità del fondo consortile;
  • la mancanza di una sede operativa e di uno stabilimento;
  • la mancanza in dotazione di mezzi o attrezzature per lo svolgimento in via autonoma dell’attività di impresa.

A fronte del rigetto del ricorso da parte del T.A.R., la seconda classificata proponeva appello al Consiglio di Stato che, con la sentenza citata, ha rigettato nuovamente le doglianze della ricorrente.

Nel confermare le statuizioni del giudice di prime cure, i giudici di Palazzo Spada hanno colto l’occasione per riepilogare i criteri in presenza dei quali si è in presenza di un Consorzio stabile.

Questi i passaggi più significativi della pronuncia, in ordini ai seguenti profili:

  1. Cos’è un Consorzio stabile? I giudici rammentano che “per la giurisprudenza, il consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità di ricorrere all'avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cumulo alla rinfusa”.
  2. Qual è l’essenza del consorzio stabile? Il T.A.R. afferma che “l’elemento qualificante dei consorzi stabili è senz’altro la comune struttura di impresa, da intendersi quale “azienda consortile” utile ad eseguire in proprio, ossia senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni affidate a mezzo del contratto
  • Quali sono le modalità con cui si costruisce una struttura consortile stabile? Le vie sono sostanzialmente due: “mediante la creazione ex novo di una struttura aziendale con l’assunzione in capo al consorzio di proprio personale unitamente all’acquisizione di propri macchinari, attrezzature e strumenti, con i quali, al pari delle imprese consorziate, dotarsi di capacità tecnico – professionali idonee ad eseguire commesse pubbliche, ma anche – rientrandovi nei limiti consentiti dalla nozione civilistica di “azienda” quale “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” – acquisendo la sola disponibilità giuridica di personale e mezzi che, al momento opportuno, il managment consortile possa organizzare per procedere all’esecuzione diretta del contratto […]. In quest’ultimo caso, in definitiva, il consorzio potrà attingere dalle singole consorziate il personale, i mezzi e le attrezzature, ma anche, eventualmente, le risorse finanziarie, che, organizzate in maniera originale, consentiranno l’esecuzione diretta del contratto”.

In questo quadro, la questione della natura giuridica del consorzio è evidentemente rimessa all’interpretazione del giudice, sulla base “degli atti negoziali, dell’atto istitutivo e dell’eventuale regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Ovviamente, da tale qualificazione ne discendono importanti corollari sul piano applicativo. Ed infatti, conclusono i giudici, “qualora dall’interpretazione delle clausole statutarie si giunga a dire il soggetto collettivo istituito dalle imprese conforme al tipo legale del consorzio stabile di cui al codice dei contratti pubblici, ne discenderanno tutti gli effetti che la legge prevede, ivi compreso quello di poter nominare una o più tra le proprie consorziate per l’esecuzione dell’appalto, quale che sia l’effettivo livello di attuazione in concreto delle previsioni statutarie”.

 


 

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