La mancata formazione del lavoratore e la responsabilità 231

EDITORIALE, 31/08/2021

Recentemente la giurisprudenza con la pronuncia n. 30231 del 3 agosto 2021, è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità dell’ente in caso di omessa formazione del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.

Nel caso in questione, il lavoratore dipendente di una ditta, si era infortunato ad una mano utilizzando una sega circolare e la società presso cui lavorava veniva ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 25-septies comma 3 del D. Lgs. 231/2001, norma che sanziona l’omicidio e le lesioni colpose gravi o gravissime, commesse violando le norme relative alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro.

A tal proposito infatti, all’amministratore della società, era stata contestata la violazione dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, relativo alla formazione del personale dipendente.

I giudici della Corte di Cassazione, confermavano quanto deciso in Corte d’Appello, ossia che nel caso oggetto della disamina, fosse mancata un’adeguata preparazione professionale al dipendente.

Ciò detto, veniva rilevato che la violazione delle norme antinfortunistiche, avesse consentito all’impresa di perdere meno giorni lavorativi nell’organizzazione di corsi di formazione e di avere costi minori, ottenendo così un risparmio economico, che si traduceva in un vantaggio per l’ente ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 231/2001.

Gli Ermellini poi, si soffermavano anche su di un altro motivo di ricorso, nel quale veniva richiesta la riduzione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

Anche in questo caso la Suprema Corte rigettava la domanda del ricorrente, perché veniva sostenuta la tesi che la riduzione della sanzione pecuniaria non fosse possibile, in quanto il risarcimento del danno cagionato era “indiretto”, non essendoci stato un esborso di denaro da parte della società, bensì da parte dell’assicurazione che la garantiva.

A tal proposito, la Cassazione faceva notare che la decisone del giudice di ridurre la sanzione pecuniaria è discrezionale e si basa su criteri come la gravità del fatto, il livello di responsabilità della persona fisica e sulle attività riparatorie poste in essere.

Nel caso in oggetto, veniva stabilito dai giudici di Piazza Cavour, che la società in questione non potesse accedere alla misura prevista dall’art. 12, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, perché veniva messa in rilievo la gravità del fatto, basandosi sugli elementi del risparmio conseguito dall’impresa derivante dalla mancata formazione del lavoratore, e dal mancato esborso diretto di somme a titolo risarcitorio.

Dunque, in questo caso, la Suprema Corte ha stabilito che la mancata formazione del personale dipendente, comporti un vantaggio per l’ente che non la realizzi, integrando così la fattispecie dell’art. 25-septies, comma 3 del D. Lgs. 231/2001, relativa all’omicidio colposo e alle lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ambiente Legale INFORMA