“Interesse” e “vantaggio” per l'ente e sicurezza sul lavoro

NEWS, 26/05/2022

Cass. Pen, 26 maggio 2022, n. 20559

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 20559 del 2022 ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, il criterio di imputazione del “vantaggio” di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 ha una connotazione essenzialmente oggettiva, ed è integrato dal risparmio di spesa o dalla "massimizzazione della produzione".

Nel caso di specie, durante la pulitura di un tank container, precedentemente adibito a trasporto di zolfo allo stato fuso, hanno perso la vita cinque persone mentre una sesta ha riportato lesioni personali gravi, per effetto delle esalazioni di acido solfidrico (o idrogeno solforato) liberate dallo zolfo fuso.

Le responsabilità sono ricadute in capo alla società appaltatrice del servizio (a causa del comportamento tenuto dal suo legale rappresentante) per aver subappaltato tale servizio ad un’altra società che non aveva i titoli prescritti dalla legge, né la capacità tecnica e professionale adeguata e per aver omesso di consegnare al subappaltatore la "scheda dati sicurezza" relativa all'agente chimico trasportato (zolfo allo stato fuso).

La Suprema Corte, invero, ha rilevato che la Società ha ottenuto “un documentato aumento di fatturato ed un ampliamento dei settori di operatività per effetto della gestione di un'attività in violazione di regole cautelari in materia di tutela di salute e sicurezza sul lavoro, stante l'affidamento in subappalto di tale attività ad una impresa sprovvista di qualunque idonea competenza, ed alla quale non fornì neppure le informazioni sui rischi di cui specificamente disponeva” connotando ciò un “vantaggio” in termini di fatturato e di ampliamento dei settori di operatività dell'impresa, e quindi di “massimizzazione della produzione”, come tale rilevante a norma dell'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001.

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