Interesse e vantaggio nei reati ambientali

NEWS, 30/05/2022

Cass.Pen., sez. III, 30 maggio 2022, n. 21034

L’interesse o il vantaggio per l’ente, può dirsi raggiunto anche quando la condotta criminosa posta in essere non implica direttamente un risparmio di spesa, ma è comunque il risultato di scelte organizzative inadeguate dell’ente.

Questo è quello che ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21034 del 2022 in cui ha affrontato il caso di una Società condannata ai sensi dell’art. 25-undecies del decreto 231 per il reato presupposto di cui all’art. 137 del TUA in materia di scarichi.
Nello specifico la Società è stata condannata nel giudizio di merito per aver aperto, senza autorizzazione, uno scarico che recapitava nel torrente reflui contenenti elementi come borio, bario, ferro, zinco etc.

L’interesse è stato individuato nella possibilità per la Società di recapitare i propri reflui senza la necessità di raccoglierli e smaltirli secondo la disciplina vigente, a nulla rilevando che nel caso concreto non vi fosse stata una effettiva e potenziale utilità economica, poiché è sufficiente che tale condotta sia stata posta in essere in attuazione di scelte organizzative dell’ente inadeguate.

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