Incompetenza della Commissione valutatrice: contrasti giurisprudenziali sulla necessità di rinnovare integralmente la gara

EDITORIALE, 29/06/2021

A certe e limitate condizioni, l’incompetenza della Commissione aggiudicatrice nella valutazione delle offerte tecniche può condurre all’annullamento dell’aggiudicazione della gara.

All’annullamento dovrà poi seguire una rinnovazione totale o solamente parziale della gara?  In altri termini, si riparte dall’inizio, con la presentazione di nuove offerte da parte di tutti gli operatori economici oppure si riparte da dove si era rimasti, nominando semplicemente una nuova Commissione che si limiti a valutare le offerte già presentate?

Sul punto, sembra registrarsi un vivace contrasto giurisprudenziale.

Invero, secondo un primo orientamento, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione per incompetenza della Commissione valutatrice dovrebbe invece comportare la riedizione dell’intera procedura di gara.

In tal senso si è espresso ad esempio il T.A.R. di Roma (Sez. III, 25 novembre 2019, n. 13475),, secondo la quale “i vizi nel ricorso principale, una volta accertatane la sussistenza, non possono non comportare la riedizione di tutta la gara anche alla luce dell’avvenuta apertura delle offerte economiche, essendo stata contestata l’intera fase valutativa delle offerte tecniche come condotta dalla commissione giudicatrice, a prescindere dalla posizione in graduatoria ricoperta dei singoli concorrenti”. Proseguono i giudici riconoscendo che “nell’ipotesi in cui venga annullata l’aggiudicazione per illegittimità dell’intera fase valutativa delle offerte tecniche, non è possibile salvare i precedenti atti, ivi compresa la presentazione delle offerte, non essendo ammissibile che l’originaria (o eventualmente una nuova) commissione reiteri le operazioni valutative dopo che le offerte tecniche ed economiche siano state, non solo conosciute, ma addirittura valutate dalla commissione”.

Secondo diverso orientamento, invece, in caso di accoglimento della istanza di annullamento della aggiudicazione della gara, la pubblica amministrazione appaltante dovrebbe procedere ad una rinnovazione solo parziale della procedura di gara, limitandosi a nominare una nuova Commissione di gara che proceda alla valutazione delle offerte già presentate.

A sostegno di questa interpretazione milita la necessità di contemperare il principio di segretezza degli atti con quello di economicità dell’azione amministrativa.

In tal senso si è espresso, ad esempio, il T.A.R. di Catanzaro con una recente sentenza (Sez. II, 13 maggio 2021, n. 971), il quale “ritiene che il principio di segretezza e separazione vada a sua volta armonizzato con i principi di conservazione degli atti giuridici nonché di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, ammettendo di conseguenza la rinnovazione parziale degli atti di gara a partire da quello viziato”.

Ebbene, appare evidente come l’adesione all’una o all’altra soluzione dipende dalla maggiore sensibilità verso l’uno o l’altro dei principi che governano la disciplina degli appalti pubblici e dalle circostanze del caso concreto: da una parte, il principio di segretezza delle offerte, di imparzialità della pubblica amministrazione e di tutela effettiva della concorrenza e della par condicio degli operatori economici; dall’altra parte, il principio di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa!

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