Il nuovo art. 183-ter TUA, le indicazioni della Regione Lombardia

NEWS, 26/10/2021

Il cd. decreto semplificazioni-bis (D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021), perseguendo l’obiettivo di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR, interviene anche sulla Parte IV del Testo Unico ambientale, relativo alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. In tal quadro, si interviene anche sull’art. 184-ter TUA, ossia sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW).
Tra le modifiche apportate, rileva l’inserimento al terzo comma, ossia per le autorizzazioni EoW caso per caso, del “previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente”.
Al riguardo, la Regione Lombardia ha ritenuto opportuno stabilire specifiche indicazione sul ruolo dell’ARPA, nonché sulle modalità di coinvolgimento e di rilascio del suddetto parere, concordate con la stessa Agenzia. Le istruzioni chiariscono che nelle ipotesi in cui siano già adottati criteri generali per la cessazione della qualifica di rifiuto, il parere dell’ARPA non è previsto dalla norma, che lo prevede esclusivamente al terzo comma. Inoltre, dall’Allegato A emerge che si ritiene necessario neanche per le autorizzazioni il cui processo di recupero sia già individuato e disciplinato dal DM 5/2/98 per i criteri previsti. In ordine alle modalità di coinvolgimento, nelle ipotesi in cui il parere sia necessario, sono previste due prassi, una ordinaria (o sperimentale) ed una relativa alla procedura AIA.
Infine, le istruzioni chiariscono che il parere, di regola, dovrà essere rilasciato secondo i tempi disciplinati dai regolamenti interni.

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