La lotta per la supremazia nel mercato del cemento si riaccende. E lo fa a colpi di CSS.
Per limitare lo strapotere delle grandi holding europee (che stanno, di fatto, controllando larga parte del mercato italiano del cemento), infatti, si è recentemente assistito ad una acquisizione graduale di numerosi cementifici, ad opera di una realtà industriale italiana attiva nella produzione del cemento, che tuttavia è stata oggetto di attenzione da parte dei media, per un supposto – e a oggi non confermato – incenerimento non autorizzato di CSS.
Vi starete dunque chiedendo: ma che cosa è il CSS? E perché è tanto importante?
Il combustibile solido secondario (il CSS appunto), è un particolare tipo di combustibile prodotto dai rifiuti, che generalmente viene considerato come rifiuto speciale, ma che – a determinate condizioni – può anche dismettere tale qualifica (di rifiuto), acquisendo quella ben più favorevole di end of waste1.
La scelta di considerare il CSS come CSS-rifiuto – con la conseguente applicazione delle regole di cui alla Parte IV del Testo Unico Ambientale – o come CSS-combustibile (end of waste) – con l’applicazione delle regole di cui al DM 14 febbraio 2013 n. 222 - è di fatto rimessa al soggetto che intende produrre tale forma di combustibile.
A valle di tale scelta, si pone invece chi – come il caso da cui trae origine la nostra vicenda – intende utilizzare il CSS. In questo caso, però, per non incorrere in comportamenti contrari alla legge, occorre tenere presente che, una cosa è utilizzare il CSS- combustibile, altra è utilizzare il CSS-rifiuto.
Secondo il disposto del DM 22/2013, infatti, il CSS-combustibile, una volta prodotto, può essere utilizzato solo in specifici impianti, ossia in:
- cementifici aventi capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker3;
- ovvero in centrali termoelettriche con potenza termica di combustione superiore a 50MW.
Con la specificazione che, entrambi gli impianti, devono essere autorizzati in AIA e dotati di certificazione UNI EN ISO 14001 o di registrazione EMAS (art. 13 DM 22/2013).
Il CSS-rifiuto invece deve essere gestito secondo la filiera del rifiuto speciale. Lo stesso, tuttavia, può essere utilizzato anche per la produzione di energia, ma in questo caso il destinatario/utilizzatore del CSS deve risultare in possesso di una delle autorizzazioni previste dal Testo Unico Ambientale. Nello specifico, l’utilizzo del Css-rifiuto è possibile:
- in impianti autorizzati al recupero in forma semplificata, nel rispetto delle condizioni di cui al DM 5 febbraio 1998.
- Ovvero in impianti di incenerimento (come forma di smaltimento) e coincenerimento (come forma di recupero) – come i cementifici –autorizzati ai sensi dell’art. 237-quinquies del TUA, e quindi:
- con Autorizzazione Unica ex art. 208 del TUA;
- ovvero mediante in Autorizzazione Integrata Ambientale di cui agli artt. 29-bis ss del TUA laddove ne ricorrano i presupposti.
Al ricorrere delle condizioni di legge dunque, l’utilizzo di CSS in cementifici non solo è possibile, ma addirittura deve essere preferito!
Perché?
Ebbene, come testimoniato da numerosi Piani Regionali per la gestione dei rifiuti4, numerosi sono i vantaggi – sia in termini energetici che ambientali - connessi a tale utilizzo. Tra i benefici energetici si segnalano, ad esempio:
- una riduzione della dipendenza da combustibili importati dall’estero;
- una riduzione del consumo di risorse naturali, quali ad esempio carbone fossile;
- un incentivo al raggiungimento degli obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili.
Tra i vantaggi ambientali si segnalano invece:
- la riduzione delle emissioni in atmosfera rispetto ad altre tecnologie di smaltimento dei rifiuti:
- inferiori emissioni di NOx, SOx (gas acidi) e CO2 (anidride carbonica), in relazione alle caratteristiche dei combustibili alternativi (ad esempio, il CSS contiene meno zolfo dei combustibili convenzionali);
- inferiori emissioni di diossine (in quanto l’ambiente termodinamico è sfavorevole alla loro formazione) e di metalli pesanti (che vengono inglobati nella struttura del clinker);
- un risparmio di risorse di origine fossile non rinnovabile, con benefici sul bilancio globale delle emissioni di gas serra;
- l’assenza di ceneri e residui di combustione da smaltire in quanto stabilmente inglobati ed inertizzati nella matrice cementizia senza compromettere la qualità del prodotto.
Una soluzione, dunque, che – al di fuori di sterili polemiche ed inutili allarmismi – deve essere seriamente presa in considerazione, in quanto il fine ultimo della tutela dell’ambiente e dei cittadini può essere raggiunto in molteplici modi, che non per forza devono essere considerati – a priori – negativi.
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1 Art. 183, comma 1, lett. cc) D.Lgs 152/2006.
2 DM 14 febbraio 2013 n. 22, emanato in forza del disposto del secondo comma dell’art. 184-ter del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006).
3 Il Clinker è il componente base per la produzione del cemento.
4 Ex multis PRGR Regione Umbria in: http://www.regione.umbria.it/documents/18/616096/Adeguamento+Piano+Regionale+Rifiuti/6e52039d-ff80-48b1-b051-ad1740d9dede?version=1.0