IL CSS, IL SUO UTILIZZO NON PER FORZA È UN MALE

EDITORIALE, 07/05/2019



La lotta per la supremazia nel mercato del cemento si riaccende. E lo fa a colpi di CSS.

Per limitare lo strapotere delle grandi holding europee (che stanno, di fatto, controllando larga parte del mercato italiano del cemento), infatti, si è recentemente assistito ad una acquisizione graduale di numerosi cementifici, ad opera di una realtà industriale italiana attiva nella produzione del cemento, che tuttavia è stata oggetto di attenzione da parte dei media, per un supposto – e a oggi non confermato – incenerimento non autorizzato di CSS.

Vi starete dunque chiedendo: ma che cosa è il CSS? E perché è tanto importante?

Il combustibile solido secondario (il CSS appunto), è un particolare tipo di combustibile prodotto dai rifiuti, che generalmente viene considerato come rifiuto speciale, ma che – a determinate condizioni – può anche dismettere tale qualifica (di rifiuto), acquisendo quella ben più favorevole di end of waste1.

La scelta di considerare il CSS come CSS-rifiuto – con la conseguente applicazione delle regole di cui alla Parte IV del Testo Unico Ambientale – o come CSS-combustibile (end of waste) – con l’applicazione delle regole di cui al DM 14 febbraio 2013 n. 222 -  è di fatto rimessa al soggetto che intende produrre tale forma di combustibile.

A valle di tale scelta, si pone invece chi – come il caso da cui trae origine la nostra vicenda – intende utilizzare il CSS. In questo caso, però, per non incorrere in comportamenti contrari alla legge, occorre tenere presente che, una cosa è utilizzare il CSS- combustibile, altra è utilizzare il CSS-rifiuto.

Secondo il disposto del DM 22/2013, infatti, il CSS-combustibile, una volta prodotto, può essere utilizzato solo in specifici impianti, ossia in:

  1. cementifici aventi capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker3;
  2. ovvero in centrali termoelettriche con potenza termica di combustione superiore a 50MW.

Con la specificazione che, entrambi gli impianti, devono essere autorizzati in AIA e dotati di certificazione UNI EN ISO 14001 o di registrazione EMAS (art. 13 DM 22/2013).

Il CSS-rifiuto invece deve essere gestito secondo la filiera del rifiuto speciale. Lo stesso, tuttavia, può essere utilizzato anche per la produzione di energia, ma in questo caso il destinatario/utilizzatore del CSS deve risultare in possesso di una delle autorizzazioni previste dal Testo Unico Ambientale. Nello specifico, l’utilizzo del Css-rifiuto è possibile:

  1. in impianti autorizzati al recupero in forma semplificata, nel rispetto delle condizioni di cui al DM 5 febbraio 1998.
  2. Ovvero in impianti di incenerimento (come forma di smaltimento) e coincenerimento (come forma di recupero) – come i cementifici –autorizzati ai sensi dell’art. 237-quinquies del TUA, e quindi:
    • con Autorizzazione Unica ex art. 208 del TUA;
    • ovvero mediante in Autorizzazione Integrata Ambientale di cui agli artt. 29-bis ss del TUA laddove ne ricorrano i presupposti.

Al ricorrere delle condizioni di legge dunque, l’utilizzo di CSS in cementifici non solo è possibile, ma addirittura deve essere preferito!

Perché?

Ebbene, come testimoniato da numerosi Piani Regionali per la gestione dei rifiuti4, numerosi sono i vantaggi – sia in termini energetici che ambientali - connessi a tale utilizzo.  Tra i benefici energetici si segnalano, ad esempio:

  • una riduzione della dipendenza da combustibili importati dall’estero;
  • una riduzione del consumo di risorse naturali, quali ad esempio carbone fossile;
  • un incentivo al raggiungimento degli obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili.

Tra i vantaggi ambientali si segnalano invece:

  • la riduzione delle emissioni in atmosfera rispetto ad altre tecnologie di smaltimento dei rifiuti:
    1. inferiori emissioni di NOx, SOx (gas acidi) e CO2 (anidride carbonica), in relazione alle caratteristiche dei combustibili alternativi (ad esempio, il CSS contiene meno zolfo dei combustibili convenzionali);
    2. inferiori emissioni di diossine (in quanto l’ambiente termodinamico è sfavorevole alla loro formazione) e di metalli pesanti (che vengono inglobati nella struttura del clinker);
  • un risparmio di risorse di origine fossile non rinnovabile, con benefici sul bilancio globale delle emissioni di gas serra;
  • l’assenza di ceneri e residui di combustione da smaltire in quanto stabilmente inglobati ed inertizzati nella matrice cementizia senza compromettere la qualità del prodotto.

Una soluzione, dunque, che – al di fuori di sterili polemiche ed inutili allarmismi – deve essere seriamente presa in considerazione, in quanto il fine ultimo della tutela dell’ambiente e dei cittadini può essere raggiunto in molteplici modi, che non per forza devono essere considerati – a priori – negativi.



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1 Art. 183, comma 1, lett. cc) D.Lgs 152/2006.

2 DM 14 febbraio 2013 n. 22, emanato in forza del disposto del secondo comma dell’art. 184-ter del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006).

3 Il Clinker è il componente base per la produzione del cemento.

4 Ex multis PRGR Regione Umbria in: http://www.regione.umbria.it/documents/18/616096/Adeguamento+Piano+Regionale+Rifiuti/6e52039d-ff80-48b1-b051-ad1740d9dede?version=1.0 

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