Il CdS cambia orientamento: gli impianti di produzione di energia tramite F.O.R.S.U. sono anche impianti di trattamento rifiuti

NEWS, 31/05/2024
Cons. di Stato, Sez. V, sent. del 10 maggio 2024, n. 4233

Gli impianti di produzione di energia alternativa tramite l’impego di F.O.R.S.U. (frazione organica dei rifiuti solidi urbani), oltre ad essere impianti di produzione di energia rinnovabile, sono al contempo impianti di trattamento di rifiuti e più precisamente, impianti di “recupero” di rifiuti.
È quanto afferma il Consigli di Stato con la pronuncia in esame, la quale ribalta il precedente orientamento sviluppatosi sul punto (Cons. Stato, sez. IV, del 31 marzo 2022, n. 2368), secondo cui gli impianti in questione sarebbero stati soggetti solamente alle normative dettate in tema di energia rinnovabile.
I Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito, infatti, che la F.O.R.S.U., alla stregua di altri rifiuti biodegradabili, sebbene possa qualificarsi come “biomassa” ai fini della applicabilità delle norme in materia di produzione di energia rinnovabile, è e continua ad essere un rifiuto sino a che, ad ultimazione del ciclo di trattamento, viene definitivamente trasformata in un prodotto secondario.
In virtù di tali considerazioni, sviluppatesi anche a partire da una lettura conforme del art. 10.3 del DM 10 settembre 2010, gli impianti che se ne fanno uso sono soggetti sia alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, ai sensi dell’art. 6, comma 7, e dell’allegato III, lett. n), alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, sia alla autorizzazione regionale prescritta dall’art. 208 D.Lgs. n. 152 del 2006.

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